Bonus edilizi: visto di conformità e asseverazioni dei costi, come comportarsi?

L’articolo 1, comma 1, lett. b), del DL n. 157/2021, ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus.

Con circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo “si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021”.
La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi del Bonus Facciate».
L’articolo 1, comma 41, della Legge di Bilancio 2022, inoltre, ha abrogato il DL n. 157/2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto-Legge.
Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.
Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, ad es. a dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus Facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.