La Legge di Bilancio 2022 ridisegna la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Di seguito una tabella riassuntiva che sintetizza le aliquote previste per gli investimenti in beni strumentali nuovi, come previsto dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e successiva Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Tipologia di bene | Costi ammissibili | Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 | Dal 01.01.2023 al 31.12.2023 | Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 | Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 |
Beni materiali “ordinari” | beni materiali fino a 2 mln | 6% | – | – | – |
Beni immateriali “ordinari” | beni immateriali fino a 1 mln | 6% | – | – | – |
Beni materiali 4.0 (allegato A) | fino a 2,5 mln | 40% | 20% | 20% | 20% |
oltre a 2,5 mln entro 10 mln | 20% | 10% | 10% | 10% | |
oltre 10 mln entro 20 mln | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Beni immateriali 4.0 (allegato B) | fino a 1 mln | 20% | 20% | 15% | 10% |
Si potrà usufruire delle aliquote previste per l’anno in corso a condizione che entro il 31 dicembre il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’investimento deve essere completato (attraverso l’entrata in funzione del bene) entro il 30 giugno dell’esercizio successivo a quello di “prenotazione”.
Ricordiamo, inoltre, che è necessaria la perizia tecnica “asservata” per i beni 4.0 aventi costo di acquisto superiore a 300.000 euro.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta ottenuto può essere utilizzato in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di entrata in funzione per i beni ordinari e dall’anno in cui avviene l’interconnessione per i beni 4.0.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- “6935” per beni materiali e immateriali “ordinari”;
- “6936” per beni materiali “4.0”;
- “6937” per beni immateriali “4.0”.
Nel caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del credito, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
Dicitura in fattura
Le fatture devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020, e ss.mm. ii”.