L’obbligo di assistenza nel Contenzioso Tributario

L’articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introduce il principio dell’obbligatorietà del patrocinio legale nel contesto del contenzioso tributario, conformemente a quanto previsto dall’articolo 82 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). 

Secondo questa normativa, le parti private devono essere rappresentate da un difensore abilitato, a meno che il valore della controversia non superi i 3.000 euro. 

È fondamentale sottolineare che il riferimento al “valore fino a tremila euro”, come indicato nel comma 2 dell’articolo 12, si riferisce all’intera controversia e non al tributo in sé. L’articolo 12 stabilisce la cumulabilità dell’importo delle sanzioni in caso di controversie esclusivamente legate all’irrogazione di sanzioni. Tuttavia, se la causa coinvolge due o più tributi, la somma delle sanzioni è necessaria per determinare il valore della lite. 

Il comma 10 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede l’applicabilità dell’articolo 182 c.p.c., che consente al giudice di assegnare alle parti un termine per la correzione di difetti procedurali, mancanza di procura, o rappresentazione errata. Il rispetto di questo termine corregge i vizi. 

Per quanto riguarda le controversie relative agli atti catastali, l’obbligo dell’assistenza tecnica non ammette eccezioni, poiché il valore della lite in questi casi non è determinabile.