Riaddebito delle spese comuni in esenzione IVA per le associazioni tra medici

È esente da Iva  il riaddebito delle spese comuni da parte delle associazioni di medici ai propri associati che esercitano attività esente dall’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta a interpello n. 161/E del 26 luglio 2024 ha chiarito che per le operazioni di riaddebito delle spese anticipate sostenute da un’associazione di “medicina di gruppo” e rifatturate ai propri associati si applica il regime di esenzione di cui all’art.10 comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nonostante lo stesso si riferisca a prestazioni rese nei confronti di consorziati e soci di consorzi.

Il caso posto in esame all’Agenzia riguarda un gruppo di medici di medicina generale che ha assunto la forma associativa della “medicina di gruppo”, con lo scopo di accentrare tutte le spese di gestione per poi addebitarle agli associati, dotandosi di una propria posizione fiscale (codice fiscale e partita IVA). Più in particolare, l’associazione chiedeva se potesse fruire dell’esenzione da Iva per le operazioni di ribaltamento dei costi della gestione associativa, senza applicazione di alcuna maggiorazione (mark-up), invocando quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, del Dpr n. 633/1972.

Il secondo comma dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 esenta da Iva le prestazioni di servizi effettuatenei confronti dei consorziati o soci da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili”, costituite tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, il pro rata di detrazione (art. 19-bis del DPR 633/72) non abbia superato il 10%.

La finalità della norma è evitare che tutti soggetti passivi che svolgono attività esenti siano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, nel caso in cui in cui decidano di esternalizzare i servizi necessari alle loro attività (come servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, ecc.). Sono individuati espressamente quali soggetti destinatari di tale esenzione: i consorzi (anche costituiti in forma societaria) e le cooperative con funzioni consortili.

Dal punto di vista interpretativo l’Agenzia delle Entrate specifica che, nonostante il riferimento letterale della norma interna sembri tenere conto solamente delle associazioni consortili, ai fini dell’esenzione in argomento non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa (risoluzione n. 30/E del 2012), ma è rilevante l’oggetto sociale della stessa, dal quale si evince la cooperazione all’attività esente o esclusa da IVA svolta dagli associati, che il legislatore ha individuato, a solo titolo esemplificativo, nella struttura associativa tipica del consorzio.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 161/E ritiene quindi che nell’ambito applicativo dell’art.10 comma 2, del D.P.R. n. 633/1972  rientra anche l’associazione di medici in esame, che potrà quindi  riaddebitare i costi ai propri associati, senza mark-up, in esenzione dall’imposta.

L’art. 10 non può infatti essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti al fine di rendere, al mero costo, servizi comuni agli associati, che svolgono attività esente, funzionali all’esercizio dell’attività di ciascuno di essi.