Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso nel periodo estivo dal 5 al 23 agosto 2024 compresi
Concordato Preventivo Biennale per i forfetari
Il 18 luglio scorso è stato pubblicato in G.U. il D.M. 15 luglio 2024 che definisce la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti in regime forfetario. Il reddito, individuato con la metodologia approvata con il decreto, rileva ai fini della proposta di concordato per il solo periodo d’imposta 2024.
Il nuovo decreto, inoltre, individua situazioni eccezionali che consentono di ridurre i redditi oggetto di concordato:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- presenza di eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali dell’attività tali da renderli inagibili anche solo parzialmente e inidonei all’uso, danni al magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali dell’attività e sospensione della stessa;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;
- sospensione della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Tali situazioni eccezionali devono verificarsi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato e consentono una riduzione del reddito pari a:
- 10%, se gli eventi straordinari hanno causato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- 20%, con una sospensione dell’attività superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Si ricorda che per poter aderire al concordato è necessario non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire (31 ottobre 2024), quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresivi di interessi e sanzioni).
Sulla base della metodologia approvata con il nuovo decreto, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software per l’elaborazione delle proposte.
Il nostro Studio rimane a disposizione per l’eventuale valutazione sulla proposta di concordato. Se interessati, vi invitiamo a contattare il professionista di riferimento.
Cartelle di pagamento in 84 rate dal 2025
Lo scorso 3 luglio è stato approvato dal Governo il testo del Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il testo è stato successivamente modificato con il Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute.
Il nuovo decreto presenta alcune novità in materia di rateazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi affidati all’Agenzia delle Entrate per il recupero. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2025.
In particolare, per le somme pari o inferiori a 120.000 euro, se il contribuente presenta richiesta semplice, ovvero priva di documenti che attestino la situazione di difficoltà, e dichiara di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà” la rateazione potrà essere concessa:
- fino a 84 rate mensili per richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- fino a 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- fino a 108 rate mensili per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
Per i debiti, invece, superiori a 120.000 euro si prevede una dilazione del pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Di seguito una tabella riassuntiva delle novità:
Rateazione | Anno di concessione | ||
2025-2026 | 2027-2028 | Dal 2029 | |
<= 120.000 euro richiesta semplice | 84 rate | 96 rate | 108 rate |
<= 120.000 euro richiesta documentata | Da 85 a 120 | Da 97 a 120 | Da 109 a 120 |
> 120.000 euro richiesta documentata | Fino a 120 rate |
Se il contribuente si trova in una delle seguenti situazioni sarà inoltre possibile ottenere 120 rate già dal 1° gennaio 2025 a prescindere dall’entità del debito:
- cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ISEE;
- pagamento di ingenti spese mediche relative ad una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare o nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare.
Il decreto definisce inoltre i parametri di individuazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà dichiarata dal contribuente in sede di richiesta di dilazione del debito. Tale situazione sarà individuata sulla base di indicatori diversi per i contribuenti persone fisiche ed imprese.
Rottamazione – quater: possibile riapertura dei termini e proroga rata di luglio
È in corso di valutazione da parte del Governo l’apertura di una nuova finestra al fine del recupero del gettito mancante tra le istanze di adesione alla c.d. Rottamazione-quater e i versamenti realmente effettuati.
Ricordiamo che la Rottamazione-quater riguarda i ruoli e/o carichi consegnati fino al 30 giugno 2022 e, al fine di poter usufruire dell’agevolazione, era necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2023.
Il Governo sta considerando la possibilità di estendere la Definizione Agevolata ai ruoli e/o carichi consegnati fino a fine 2023, oltre ad una proroga per i contribuenti decaduti.
E’ in corso di valutazione, inoltre, la proposta di una nuova rottamazione-quinquies, oltre alla proroga al 15 settembre della rata in scadenza il 31 luglio 2024. Si ricorda, che è prevista una tolleranza di 5 giorni sul pagamento delle rate; saranno quindi considerati tempestivi i pagamenti entro il 5 agosto prossimo. In caso di proroga della rata al 15 settembre 2024, occorrerà verificare il testo del relativo decreto per comprendere se si applicano anche alla nuova scadenza i 5 giorni di tolleranza.
Il nostro Studio fornirà gli opportuni aggiornamenti non appena verranno comunicate notizie ufficiali al riguardo.
Credito d’imposta gasolio: nuovo codice tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.41/E dello scorso 24 luglio, ha istituito il codice tributo “7060” per l’utilizzo in F24 del credito d’imposta gasolio.
In particolare, il nuovo codice denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213” è istituito al fine di permettere l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione tramite mod. F24, da presentare esclusivamente in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il suddetto credito riguarda i consumi di gasolio per i veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività di autotrasporto di cose in conto proprio. Al fine beneficiare del credito è necessario che le imprese:
- effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- siano munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio;
- siano iscritte nell’elenco dei beneficiari appositamente istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
La Legge di Bilancio 2024 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 e risultanti da apposite fatture elettroniche.
In fase di elaborazione dei modelli F24 trasmessi, l’Amministrazione verifica che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dal punto di vista operativo, Il nuovo codice va esposto nella sezione “Erario” nel mod.F24, in corrispondenza delle somme nella colonna “importi a credito compensati” o, nel caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati” indicando l’anno di sostenimento della spesa nel campo “Anno di riferimento”.
Credito ZES: stabilita la percentuale
L’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione del provvedimento dello scorso 22 luglio, ha definito la percentuale di fruizione del credito d’imposta pari al 17,6668% dell’investimento realizzato per gli investimenti nella Zes (Zona economica speciale per il Mezzogiorno)
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica (articolo 16 del Dl n. 124/2023).
Tra lo scorso 12 giugno e 12 luglio, le imprese hanno presentato le richieste per beneficiare del suddetto credito, indicando gli investimenti già effettuati e quelli da realizzare entro il prossimo al 15 novembre.
L’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio delle comunicazioni. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate.
Considerato che il totale dei bonus richiesti con le istanze validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è di 9.452.741.120 euro e le risorse disponibili sono 1.670 milioni di euro, il provvedimento del 22 luglio rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto (1.670.000.000 / 9.452.741.120).
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, intervenendo sulla questione, ha evidenziato la necessità di rivedere la procedura di assegnazione delle risorse destinate al credito d’imposta per le imprese. Inoltre, il Consiglio ritiene sia anche necessario prevedere una soglia minima oltre la quale il credito effettivo non dovrebbe scendere.
Sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto
L’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16 D.L. 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, con conseguenza che nel calcolo dei termini non devono essere considerati i giorni ricompresi in questo arco temporale.
La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.
Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Di conseguenza gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24 da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto 2024 possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto 2024.
Per quanto concerne i controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72 (cd. avvisi bonari) e i controlli formali (ai sensi dell’art. 36-ter D.p.r. 600/73) emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2024, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo. Se, invece, il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.