Circolare mensile | Dicembre 2023

5 Dicembre 2023

Omaggi natalizi ai dipendenti nella soglia dei fringe benefit 2023

Durante il periodo natalizio è prassi per molte aziende fare un omaggio ai dipendenti che, pur essendo solitamente di modico valore, deve concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 51 del TUIR il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito del dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.
Per il 2023, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 3.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico. Se questo limite viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Sarà quindi necessario verificare, per ogni dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (258,23 o 3.000 euro), considerando nel calcolo anche eventuali altri benefit, come, ad esempio, l’auto in uso promiscuo o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Bonus carburante 200 euro ai dipendenti

Il Decreto Legge n. 5/2023 (Decreto Carburanti) ha riconosciuto al datore di lavoro, anche per l’anno 2023, la possibilità di assegnare gratuitamente ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni carburante per un ammontare massimo di euro 200. L’importo di tali buoni non concorre alla formazione del reddito per il dipendente ed è un costo totalmente deducibile per l’impresa.
Tale soglia va a sommarsi alla suddetta soglia del fringe benefit per i soggetti con figli a carico di euro 3.000, prevenendo di fatto la possibilità di effettuare erogazioni in natura totalmente esenti fino a euro 3.200.

Omaggi natalizi ai clienti/fornitori/dipendenti e cene aziendali

Per quanto riguarda il “lato azienda”, si schematizza di seguito il trattamento fiscale al fine della detraibilità Iva e della deducibilità dei costi d’acquisto relativo a tali omaggi:

Destinatari

Detraibilità IVA

Deducibilità costi

Beni rientranti
nell’attività
d’impresa

clienti/fornitori


“spese per omaggi”

dipendenti


“spese per omaggi a dipendente”

Beni non rientranti
nell’attività
d’impresa

clienti/fornitori


costo unitario <50€


“costi interamente deducibili”
No
costo unitario >50€


“spese di rappresentanza “

dipendenti

No


“spese per omaggi a dipendente”

Relativamente al trattamento fiscale dei costi sostenuti relativamente a feste e ricevimenti, si specifica quanto segue:

  • se a tali feste partecipano i clienti, i costi sostenuti sono deducibili come “spese di rappresentanza” e, ai fini delle imposte indirette, l’Iva risulta indetraibile;
  • se a tali feste partecipano i dipendenti, i costi sostenuti sono deducibili alla stregua delle “liberalità a favore dei dipendenti” e quindi nella misura del 75% della spesa sostenuta nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente; l’Iva è totalmente indetraibile.

Predisposizione lettere d'intento per il 2024

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” devono redigere la lettera d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni in regime di non imponibilità (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72) nel 2024.
Tale dichiarazione sarà poi trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. Nel caso di indicazione di un plafond maggiore, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità al fine di non incorrere nello “splafonamento”.
Si segnala che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo comunicazioni tramite PEC ai fornitori di esportatori abituali che abbiano, secondo criteri fissati dall’Agenzia, manifestato indici di anomalia. Tali comunicazioni invitano il fornitore a interrompere per l’anno in corso l’emissione delle fatture senza applicazione dell’imposta. Per quanto riguarda le fatture già emesse ci si può avvalere delle note di credito ex art. 26 DPR 633/72, ma la decisione è lasciata in modo discrezionale al soggetto interessato.

Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i forfettari, anche per coloro che nel corso dell’esercizio 2023 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a euro 25.000.

Nuova nomenclatura TARIC 2024

Con il regolamento di esecuzione UE n. 2022/1998 viene aggiornato l’elenco TARIC che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Sono stati aggiornati i codici di Nomenclatura combinata di talune merci e aggiunte delle sottovoci doganali.
Il nuovo regolamento è disponibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata.

Credito d'imposta investimenti in beni immateriali 4.0 ridotto dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 è prevista una riduzione della quota di credito d’imposta riconosciuta, che scenderà dall’attuale 20% al 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili di un milione di euro come negli anni precedenti.
La misura del 20% è inoltre prevista qualora tali investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 ne sia stata effettuata la “prenotazione”, ossia risulti accettato l’ordine di acquisto da parte del venditore e sia stato corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.
Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”: in tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la stessa rispetto a quella già operativa per il 2023.
Di seguito una tabella riepilogativa delle aliquote previste per i beni:

 

Effettuazione investimento

Tipologia di bene

1° gennaio 2023 -31 dicembre 2023

(termine “lungo”

30 giugno 2024)

 

1° gennaio 2024 -31 dicembre 2024

(termine “lungo” 30 giugno 2025)

 

1° gennaio 2025 -31 dicembre 2025

(termine “lungo” 30 giugno 2026)

Beni materiali 4.0

–     20% per investimenti fino a 2,5 milioni

–     10% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni

–     5% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni

–     5% per investimenti green tra i 20 e i 50 milioni

–     20% per investimenti fino a 2,5 milioni

–     10% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni

–     5% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni

–     5% per investimenti green tra i 20 e i 50 milioni

–     20% per investimenti fino a 2,5 milioni

–     10% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni

–     5% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni

–     5% per investimenti green tra i 20 e i 50 milioni

Beni immateriali 4.0

20%

Per investimenti fino 1 milione di euro

15%

Per investimenti fino 1 milione di euro

10%

Per investimenti fino 1 milione di euro

Acconti Iva 2023

Entro il 27 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che si trovavano in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2022 per i mensili, ovvero nell’ultimo trimestre 2022 per i trimestrali, dovranno provvedere al versamento dell’acconto Iva.
Vi segnaliamo che entro metà dicembre lo Studio invierà, a chi obbligato al versamento, il modello F24 per il pagamento dell’acconto.

Fatture 2023 a fine anno

La regola generale di detrazione dell’Iva stabilisce che tale diritto spetta all’acquirente che riceve, entro il 15 del mese successivo, la fattura relativa ad un’operazione svolta nel mese precedente.
Le fatture elettroniche di fine anno costituiscono l’eccezione alle regole generali: l’Iva è detraibile per il committente nella liquidazione del mese di dicembre solo se riceve la fattura entro il 31 dicembre 2023.
Pertanto, una fattura emessa a dicembre 2023 e recapitata al cliente nel 2024 comporta quanto segue:

  • il fornitore versa l’Iva dovuta nella liquidazione di dicembre 2023 (scadenza 16 gennaio 2024);
  • il cliente detrae l’Iva nella liquidazione di gennaio 2024 (scadenza 16 febbraio 2024).

Conservazione fatture elettroniche 2022

Si ricorda che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2022, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 29 febbraio 2024.
Ricordiamo che sono oggetto di conservazione anche le fatture emesse tramite portale GSE.

Nuovi codici tributo per il modello F24

Con la Risoluzione n. 60/E del 8 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 delle somme dovute relative alle comunicazioni derivanti da controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi (ai sensi degli artt. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72) nel caso in cui il contribuente intenda versare soltanto una quota dell’intero importo.
I codici istituiti vanno da “936G” a “931H” e trovano posto nella sezione “Erario”.

Ravvedimento operoso speciale: riapertura termini

In sede di conversione in legge del D.L.132/2023, è stato stabilito che i contribuenti che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale, possono farlo entro il prossimo 20 dicembre, pagando tutte le somme in un’unica soluzione.
È preclusa, pertanto, la possibilità di effettuare il versamento in 8 rate.
Entro il 20 dicembre 2023 è necessario, inoltre, rimuovere la violazione, qualora ciò non sia ancora avvenuto.

"Nuova sabatini": proroga

L’art. 6-quater del D.L. 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, intervenendo sull’art. 1 co. 415 della L. 197/2022, estende ai contratti di finanziamento stipulati fino al 31 dicembre 2023, nell’ambito della c.d. “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2 del DL 69/2013), in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023, la possibilità di ultimare gli investimenti entro 18 mesi, anziché entro gli ordinari 12 mesi.

Piattaforme e-commerce: comunicazione entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Sono obbligati ad effettuare la comunicazione coloro che svolgono le seguenti attività: e-commerce, affitto di beni immobili, offerta di servizi personali e attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

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