Circolare mensile | Luglio 2023

6 Luglio 2023

SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO NEL PERIODO ESTIVO DAL 7 AL 25 AGOSTO 2023 COMPRESI

Crediti imposta energia e gas: introdotta la remissione in bonis per la comunicazione scadente il 16 marzo

Per i crediti di imposta energia elettrica e gas maturati nel corso del 2022, la normativa prevedeva l’invio entro lo scorso 16 marzo 2023 di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito a quella data.
Con la Risoluzione 19 giugno 2023, n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di mancata comunicazione dei crediti energia e gas maturati nel 2022 è possibile fruire della “remissione in bonis“, trattandosi di un adempimento di natura formale. La regolarizzazione avviene mediante il versamento della sanzione pari ad euro 250 e inviando l’apposita comunicazione entro il termine previsto per la fruizione dei crediti in oggetto e quindi entro il 30 settembre 2023 e comunque prima dell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Il ricorso allo strumento della remissione in bonis è precluso in presenza di attività di controllo o di constatazione della violazione poste in essere prima del suo perfezionamento dall’Amministrazione finanziaria.

Lettere di compliance per le anomalie ISA trienni 2019-2021

Con il provvedimento n. 231840/2023 del 23 giugno 2023 sono state individuate le anomalie nei dati degli Isa, relativamente al triennio di imposta 2019-2021.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Il contribuente riceverà la comunicazione via Pec o per posta ordinaria e potrà chiedere altre informazioni o segnalare fatti o circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, attraverso uno specifico software disponibile sul sito dell’Agenzia.
Grazie ai dati messi a disposizione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Ravvedimento ritenute d'acconto: nuovo codice tributo

A partire dal 3 luglio 2023 in caso di ravvedimento operoso per tardivo versamento delle ritenute d’acconto dei lavoratori dipendenti, autonomi e su redditi di capitale, oltre che per le addizionali regionali e comunali, non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione. Con la Risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, l’Agenzia Entrate ha, infatti, introdotto nuovi codici tributi con riferimento alle sanzioni. In particolare, è stato introdotto il codice tributo “8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi” e il codice tributo “8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale”.
Si ricorda che in sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

Dal 1° luglio obbligo SOA per i bonus fiscali sugli immobili

Ricordiamo che dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro che danno diritto al superbonus o ad altri bonus edilizi “tradizionali” deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto. Ai fini della verifica della soglia di 516.000 euro si deve avere riguardo a ciascun contratto di appalto e/o subappalto, senza considerare l’IVA.

Istanza per rimborso o compensazione iva trimestrale

Il 31 luglio 2023 scade il termine per la presentazione della richiesta di compensazione o rimborso del credito Iva formato nel secondo trimestre dell’anno.
Si ricorda che per la richiesta di compensazione di crediti Iva trimestrali, che progressivamente superano l’importo di 5.000 euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità del professionista.
L’apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale non è, invece, necessaria per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito Iva di importo annuale inferiore o pari ad euro 30.000.

Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giungo 2023 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2022 e primo acconto 2023, scade il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Ne consegue che la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 31 agosto 2023.

Proroga del versamento delle imposte al 20 luglio per i soggetti ISA e i forfettari

Per i versamenti in scadenza il 30 giugni ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva è stata prevista la proroga al 20 luglio 2023 senza interessi per i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569.

Sono comprese nella proroga anche le partite Iva in regime forfetario e in regime di vantaggio, oltre ai soci di società di persone, imprese familiari, associazioni e società di capitali che optano per il regime della trasparenza fiscale, le quali rispettano i requisiti sopra menzionati.

Tax credit sponsorizzazioni sportive

È stata prevista la proroga anche per il 3° trimestre 2023 del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive.
Il credito è pari al 50% delle spese sulle sponsorizzazioni che dovranno essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolte a leghe e società sportive dilettantistiche con ricavi relativi al 2022 almeno pari a 150.000 euro fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

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