Circolare mensile | Giugno 2023

8 Giugno 2023

IRPEF: spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF 19% delle spese sanitarie spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” e quindi versamento bancario o postale.
Ricordiamo tuttavia che a tale regola fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo infine che a prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

ISA 2023: esclusi i soggetti che hanno aperto partita iva nel 2021

Al fine di tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, è stata introdotta, con il D.M. 28 aprile 2023, un’ulteriore causa di esclusione dagli Isa 2023, in aggiunta a quelle ordinarie, applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.
Ricordiamo che tale esclusione straordinaria non fa venir meno l’obbligo di compilare il modello Isa. Pertanto, i soggetti che intendono avvalersene devono comunque predisporre il modello dichiarativo, dal quale però non scaturirà nessun “punteggio ISA”.

Comunicazioni del titolare effettivo al registro imprese

Come da disposizione normativa del D.Lgs. n. 231/2007 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono comunicare a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, da inserirsi in apposita sezione del Registro.
Le informazioni contenute nella predetta sezione potranno essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio e, dietro pagamento di diritti di segreteria, anche da parte di altri soggetti.
Con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva. Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto sui diritti di segreteria e del Decreto dei Certificati e infine il provvedimento che sancirà l’operatività di tali decreti e quindi l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva. Ad oggi non vi sono indicazioni rispetto alle tempistiche.
Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

Tax credit del 30% per le commissioni su pagamenti elettronici nel 2023

L’art. 22 del D.L. 124/2019 ha previsto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta del 30% per le commissioni sui pagamenti elettronici. Tale credito non prevede un termine ultimo; si considera pertanto a regime e quindi riconosciuto anche per l’anno 2023.
In particolare, possono beneficiare di tale agevolazione gli esercenti che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è pari a 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito viene riconosciuto sulla base delle comunicazioni effettuate obbligatoriamente dai soggetti che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni.
Quanto alla modalità di fruizione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo “6916”.

Rivalutazione partecipazioni quotate: codice per il versamento dell'imposta sostitutiva

Con Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “8057“, per permettere il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (art. 1, commi da 107 a 109, legge n. 197/2022). Ricordiamo che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.
Confermato invece l’utilizzo dei codici tributo “8055” e “8056” per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Sospensione versamenti per le zone colpite dall'alluvione

Con il D.L. n. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. decreto “Alluvione”) sono state introdotte misure di intervento a favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall’emergenza alluvionale.
Tra le misure previste dal decreto anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
È previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi ai fini del Superbonus 110% su unità immobiliari ubicate nei territori interessati.

Rottamazione quater: scadenza al 30 giugno

Ricordiamo che il D.I. 61/2023 ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di rottamazione al 30 giugno 2023.
Il pagamento della prima rata o dell’intero importo della definizione è previsto per il 31 ottobre 2023.

Obbligo informativa per i contributi pubblici: scadenza al 30 giugno

Secondo l’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 i soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche sono sottoposti a obbligo di informativa se gli aiuti ricevuti superano la soglia di euro 10.000. L’informativa deve essere fornita in nota integrativa, se il soggetto è tenuto al deposito del bilancio, o nel sito internet personale o dell’associazione di categoria alla quale appartiene nel caso in cui ne sia sprovvisto.
La scadenza, quando la pubblicazione avviene in nota integrativa, corrisponde con la data di approvazione del bilancio. Se invece la pubblicazione avviene nel sito internet, il termine per adempiere è il 30.06 di ciascun anno.
La sanzione, che salvo proroghe verrà applicata a partire da quest’anno, è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e con la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

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