L’inesistenza del credito di imposta ricerca e sviluppo va dimostrata dall’Ufficio

3 Ottobre 2022di Alberto Pegoraro

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza (già Commissione Tributaria Provinciale) con sentenza n. 331/2022 del 12/07/2022, depositata il 13/09/2022, ha accolto il ricorso del contribuente che si era visto contestare l’indebito utilizzo in compensazione del credito per ricerca e sviluppo maturato nel 2016.

In particolare, l’Ufficio sosteneva che non si potessero considerare attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Il contribuente, di contro, produceva in giudizio opportuni pareri tecnici a supporto del fatto che nella letteratura tecnica, allo stato dell’arte, non esistessero soluzioni note di pari configurazione e funzionalità sollevando un profilo di eccesso di potere da parte dell’ufficio nel procedere a tale tipo di accertamento “tecnico” senza munirsi di un parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

La sentenza è quantomai interessante perché, pur non condividendo che possa configurare vizio di eccesso di potere il difetto di un parere da parte del MISE, dichiara che qualsiasi atto comportante effetti negativi per il contribuente deve essere provvisto di un adeguato apparato argomentativo nonché di una convincente motivazione, in piena sintonia con le novità introdotte dalla riforma del processo tributario con il nuovo art. 7 comma 5-bis del D.lgs. 546/92 che ora prevede che spetta all’Amministrazione Finanziaria provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Non risulta quindi sufficiente che l’ufficio effettui autonomamente valutazioni riguardo tematiche caratterizzate da un forte tecnicismo deducendo osservazioni che, anche se possono sembrare astrattamente convincenti, non sono supportate da relazioni o da pareri di soggetti muniti della preparazione tecnica necessaria ad effettuare valutazioni di questo tipo. Nel caso di specie, la valutazione in ordine all’effetto di novità connesso ai progetti contestati avrebbe dovuto essere effettuata da soggetti muniti di adeguata preparazione tecnica.