Responsabilità solidale bonus edilizi solo per dolo o colpa grave

5 Ottobre 2022di Anna Carollo

Il Decreto Aiuti-bis ha modificato il comma 6 dell’art. 121 del D.l. 34/2020 in materia di responsabilità solidale tra cedente e cessionario del bonus edilizio.

Sin dalla sua prima formulazione, la norma citata prevede che, in caso di accertamento della mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero delle somme nei confronti del beneficiario, ferma restando la responsabilità solidale del fornitore e del cessionario in presenza di concorso nella violazione.

Con la modifica normativa sopracitata la responsabilità solidale scatta esclusivamente in presenza di concorso alla violazione con dolo o colpa grave.

La limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli artt. 119 e 121 del D.l. 34/2020.

Occorre, a questo punto, effettuare un distinguo tra i crediti ceduti prima e dopo il 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del cd. Decreto Antifrode.

In particolare:

  • per i crediti “scontati” o ceduti dopo il 12 novembre 2021 vi è l’obbligo di apposizione del visto di conformità e asseverazione del tecnico; in questo caso occorrerà raccogliere tutta la documentazione, sincerandosi dell’esistenza formale del credito e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • per i crediti “scontati” o ceduti prima del 12 novembre 2021, per i quali non c’era l’obbligo di apposizione del visto di conformità e asseverazione del tecnico, occorrerà ottenere “ora per allora” la citata documentazione.

Si comprenderà la difficoltà, se non l’impossibilità in alcuni casi, nell’acquisire la suddetta documentazione per i crediti scontati o ceduti prima dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode.

Ulteriore problematica risiede nel fatto che attualmente l’Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito in un documento di prassi la modifica normativa sopradetta. Attualmente, infatti, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa con la circolare 23/E del 23 giugno 2022 nella quale afferma che la responsabilità in solido dei cessionari deve essere valutata caso per caso e rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta. L’aleatorietà di questa affermazione ha comportato (e sta comportando) il blocco dell’acquisto dei crediti da parte delle Banche. Appare quindi assolutamente opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga quanto prima per rivedere le proprie posizioni alla luce del mutato quadro normativo per far sì che, finalmente, si sblocchi la situazione di innumerevoli crediti incagliati.