Circolare di approfondimento – Fatturazione Elettronica Estero: novità dal 01.07.2022

29 Luglio 2022

L’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.lgs. n. 127/2015  prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificatamente previsto per le operazioni transfrontaliere, cd. Esterometro.
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Di conseguenza, l’ultimo esterometro, relativo alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, ovvero relativo alle fatture attive emesse entro il 30 giugno 2022 e alle fatture passive ricevute e registrate entro la stessa data, dovrà essere inviato entro il 22 agosto 2022.
La trasmissione dei dati in formato elettronico sarà obbligatoria anche per gli enti non commerciali, relativamente alla sola sfera commerciale, e per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Di seguito si riepilogano le nuove modalità di trasmissione dei dati allo SDI.

Operazioni attive

Dal 1° luglio 2022 per tutte le cessioni dei beni e le presentazioni dei servizi effettuate nei confronti di soggetti intracomunitari ed esteri, sia soggetti passivi sia soggetti privati, dovrà essere emessa fattura elettronica in formato xml da inviare al SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, se la fattura è immediata (TD01), oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita (TD24).
Sono esonerate dall’obbligo di emissione e trasmissione della fattura elettronica tramite SDI le seguenti operazioni:

  • esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
  • cessioni nei confronti di viaggiatori esteri ai sensi dell’art.38-quater D.P.R. n. 633/1972 documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

La fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti esteri dovrà contenere le seguenti specifiche tecniche:

  • nel campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione “IdFiscaleIVA” del blocco “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    – nel campo “IdPaese”, il codice Paese estero ( diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
    – nel campo “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui lo SDI non effettua controlli di validità).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il file cml con codice destinatario “XXXXXXX” non viene identificato come una vera e propria fattura elettronica, ma come un “rigo dell’esterometro”, in quanto la “vera” fattura rimane il file PDF inviato via mail al cliente (o la fattura cartacea). Questa distinzione comporta anche un diverso regime sanzionatorio in quanto le violazioni sul “rigo dell’esterometro” sono punite con 2 euro per operazione entro il limite di 400 euro mensili, mentre l’omissione della fattura è sanzionabile con importi compresi tra un minimo di euro 250 e un massimo di euro 2.000.
Si precisa che le operazioni attive fuori dal campo Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.p.r. 633/72 dovranno essere documentate da fattura elettronica trasmessa tramite
SdI.

Operazioni passive

Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori intracomunitari ed esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Descrizione operazione Adempimento ai fini IVA Tipo documento
Acquisto servizi da soggetto UE Integrazione contabile – Reverse charge TD17 Integrazione per acquisto di servizi intracomunitari
Acquisto servizi da soggetto extra-UE Autofattura art.17, co. 2 del DPR n. 633/72 TD17 Autofattura per acquisto di servizi extra-UE
Acquisto intracomunitario di beni Integrazione contabile – Reverse charge TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Acquisto beni extra-UE da rapp. Fiscale UE Integrazione contabile – Reverse charge TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Acquisto extra-UE da rapp. Fiscale italiano Autofattura art.17, co. 2 del DPR n. 633/72 TD19 Autofattura per acquisto di beni già presenti in Italia
Acquisto intracomunitario di beni da sogg. Identificato in Italia Integrazione contabile – Reverse charge TD19 Integrazione per acquisto beni già presenti in Italia

Nel campo Data, deve essere indicata:

  • la data di ricezione per gli acquisti di servizi e beni intracomunitari;
  • la data di effettuazione dell’operazione per l’acquisto di servizi extra Ue.

Dovrà essere indicato l’imponibile e la relativa imposta calcolata, o la natura in caso di operazione senza Iva.

Rimangono escluse dall’obbligo di cui sopra:

  • le operazioni documentate da bolletta doganale (importazioni) o da fattura elettronica tramite SdI;
  • le operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

L’integrazione o l’autofattura delle fatture passive ricevute dai soggetti esteri dovrà essere trasmessa al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione o di effettuazione dell’operazione, per i servizi da prestatori extra-Ue.
Le note di credito emesse dal cedente/prestatore estero dovranno essere integrate con la stessa tipologia di documento trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta (TD17- TD18- TD19),indicando gli importi con segno negativo. Non deve essere utilizzato il tipo documento TD04, il quale viene usato per le note di credito interne.
Le singole operazioni passive di importo non superiore a 5.000 euro, relative all’acquisto dei beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 sono escluse dall’obbligo di invio dei dati tramite SdI.

A titolo di esempio, rimangono esclusi dall’obbligo di cui sopra se di importo inferiore a 5.000 euro:

  • gli acquisti di beni estero su estero ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, ad esempio, rifornimento di carburante acquistato fuori dall’Italia e acquisto da fornitore intracomunitario di merce che non si trova in Italia e rivenduta franco fabbrica a cliente estero;
  • acquisti di servizi rilevanti ai fini IVA all’estero ai sensi dell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972 come, ad esempio, servizi su beni immobili ubicati all’estero, servizi alberghieri, servizi di catering all’estero e trasporto di passeggeri effettuati interamente all’estero.

La trasmissione dei dati diventa obbligatoria qualora la singola operazione superi l’importo di 5.000 euro. In tal caso le modalità di trasmissione dati sono le seguenti:

  • per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, il file xml è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
  • per le prestazioni di servizi ricevute, il file xml è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.

Rimane comunque una facoltà del contribuente di comunicare elettronicamente anche gli acquisti fuori campo di importo inferiore a €5.000.
Si precisa che le fatture di acquisto di reverse charge interno (es. imprese di pulizie) non sono soggette al nuovo obbligo di emissione del documento elettronico integrativo; resta comunque la facoltà di trasmissione con Tipo Documento TD16.
Infine, si ricorda che le fatture di acquisto da fornitore sammarinese, sia che cartacee sia elettroniche, senza addebito dell’imposta devono essere oggetto di autofattura elettronica con Tipo Documento TD19.

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