Circolare mensile | Giugno 2022

24 Giugno 2022

Bonus investimenti beni strumentali nuovi: dicitura richiesta anche nei DDT

Ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, la normativa di riferimento richiede che le fatture e gli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati” contengano l’espresso riferimento alle disposizioni normative: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020, e ss.mm. ii”.
Con risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale dicitura debba essere inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o di interconnessione.
L’Agenzia conferma la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi apponendo la dicitura con scritta indelebile direttamente sulla stampa cartacea entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Bonus investimenti beni strumentali nuovi: dicitura nei contratti di leasing e nelle fatture

Si evidenzia che, ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisti mediante contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di regolarizzare i documenti di spesa apponendo la dicitura con scritta indelebile direttamente sulla stampa cartacea.
Pertanto, sia i contratti di leasing che le fatture relative ai canoni periodici dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative in vigore al momento dell’effettuazione dell’investimento.

Comunicazioni lavoratori autonomi occasionali solo attraverso la piattaforma online

Con la conversione in legge dell’art. 12-sexies del D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) la comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è ammessa esclusivamente tramite il portale online messo a disposizione sul sito Servizi Lavoro.
L’omessa comunicazione, o le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quella telematica, è punibile con sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 euro e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Avvisi bonari pagamento entro 60 giorni

Con la conversione in legge del Decreto Ucraina è possibile provvedere al pagamento degli avvisi bonari entro il termine straordinario di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e non più entro i 30 giorni previsti dai termini ordinari. Tale raddoppio dei termini è ammesso fino alla data del 31 agosto 2022.
La proroga riguarda esclusivamente gli avvisi derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione (ex. artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972).
Non è chiaro se gli avvisi bonari già notificati, i cui termini ordinari di 30 giorni non sono ancora spirati, beneficiano in automatico della proroga a 60 giorni.
Si auspicano chiarimenti da parte del legislatore in tal senso.

Fatturazione elettronica con l'estero dal 1° luglio 2022

Salvo proroghe, si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 sarà abolito l’esterometro e i relativi dati dovranno essere trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio, con il formato della fattura elettronica.
L’ultima comunicazione delle operazioni transfrontaliere relative al 2° trimestre 2022 avverrà entro il 1° agosto 2022 (il 31 luglio cade di domenica).

Indicazione del CCNL per i bonus edilizi

Con la circolare n. 19/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro, che fruiscono dei bonus edilizi, compreso il Superbonus 110%.
Detta soglia di 70.000 euro fa riferimento all’opera nel suo complesso e non soltanto alla parte di lavori edili. Deve trattarsi dei lavori edili espressamente previsti nell’allegato X al D. Lgs. n. 81 del 2008; tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. Viene chiarito che sono esclusi i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti di lavoro.
L’indicazione del contratto collettivo applicato deve essere riportata nell’atto di affidamento  dei lavori e nelle fatture.
È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali normativamente previste.
I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.

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