Circolare mensile | Giugno 2021

31 Maggio 2021

Il Decreto legge 25.05.2021 n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, cd. Decreto Sostegni-bis, introduce ulteriori misure al fine di sostenere gli operatori economici e di fornire un supporto alla liquidità delle imprese.
Si illustrano di seguito le principali novità in vigore dal 26 maggio 2021.

Riedizione del Contributo a fondo perduto D.L. Sostegni

L’art. 1 comma 1, ha previsto una riedizione del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni (D.l. n. 41 del 22 marzo 2021) per tutti i soggetti che entro il 28 maggio 2021 abbiano presentato la relativa istanza di accesso.
Pertanto, la seconda rata, di importo pari alla prima, sarà riconosciuta e corrisposta automaticamente dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentazione di una nuova istanza.

Nuovo Contributo a fondo perduto "maggiorato"

L’art. 1 comma 5, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro
nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del precedente Decreto Sostegni, il nuovo contributo è determinato applicando le medesime percentuali alla differenza che deriva dal confronto analitico tra il fatturato medio mensile del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il fatturato medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Di seguito si riporta uno schema di sintesi.

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato corrispettivi 01/04/2020-31/03/2021 e 01/04/2019-31/03/2020 Ricavi/compensi 2019
60% Non superiori a 100.000 euro
50% Tra 100.000 euro e 400.000 euro
40% Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30% Tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro
20% Tra 5 e 10 milioni di euro

Il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate, di cui al primo Decreto Sostegni, verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del nuovo Decreto.
Per i soggetti che, invece, non hanno beneficiato del precedente contributo, potranno applicare percentuali più elevate alla differenza di fatturato medio mensile determinata operando il confronto tra il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e il periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, come riportato di seguito.

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato corrispettivi 01/04/2020-31/03/2021 e 01/04/2019-31/03/2020 Ricavi/compensi 2019
90% Non superiori a 100.000 euro
70% Tra 100.000 euro e 400.000 euro
50% Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
40% Tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro
30% Tra 5 e 10 milioni di euro

Per tutti i soggetti, l’importo massimo riconosciuto è pari ad euro 150.000 euro.
Il beneficio è alternativo al contributo esposto nel paragrafo precedente e richiede la presentazione, anche per il tramite di intermediari, di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica.
Si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità di effettuazione dell’istanza.

Nuovo contributo basato sul risultato economico del 2020

L’art. 1 comma 16, introduce un ulteriore contributo con finalità perequativa a condizione che ci sia stato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta 2020, rispetto a quello relativo all’anno d’imposta 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere presentata, anche per il tramite di intermediari, con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica. L’istanza potrà essere trasmessa solo se
la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021.
Si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità di calcolo del contributo e di effettuazione dell’istanza.

Credito d'imposta locazioni per i mesi da gennaio a maggio 2021

L’art. 4 prevede l’estensione del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta viene riconosciuto alle seguenti condizioni:
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
– i ricavi o compensi relativi al secondo semestre 2020 non devono risultare superiori a 15 milioni di euro.
Il credito spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire al 1° gennaio 2019.

Proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione delle attività di riscossione

L’art. 9 prevede la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività dell’Agente della Riscossione compresa ogni procedura cautelare o esecutiva di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
La disciplina prevede che i versamenti oggetto di sospensione siano effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Pertanto, per effetto di tale proroga, i versamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2021.

Proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui finanziamenti

L’art. 16 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria sui finanziamenti limitatamente alla sola quota capitale. Saranno le imprese a doversi attivare entro il 15 giugno 2021, tramite specifica comunicazione da inviare al soggetto finanziatore.
Inoltre, sono stati prolungati al 31 dicembre 2021 e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace. Per quanto attiene alla Garanzia Sace, si allunga da 6 a 10 anni il periodo di restituzione del prestito.

Fondo di Garanzia PMI: finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

L’art. 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio-lungo termine per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimento per le imprese fino a 500 dipendenti.
L’ammontare massimo dei portafogli finanziabili è innalzato a euro 500 milioni con durata non inferiore a 6 anni a non superiore a 15 anni.
I soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo.

Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche

L’art. 10 ha disposto l’incremento del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” di euro 180 milioni per il 2021. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi saranno determinate con decreto di prossima emanazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

ACE al 15% per gli incrementi 2021

L’art. 19 introduce un nuovo incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese.
Si prevede una deduzione Ace con coefficiente di remunerazione pari al 15% per gli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021 mediante apporti in denaro o destinazione di utile a riserva. I versamenti dei soci 2021 non devono essere ragguagliati al tempo.
Detta agevolazione, applicata fino alla soglia di 5 milioni, può essere fruita, anche come credito d’imposta dal giorno successivo alla ricapitalizzazione.
Il credito derivante dalla conversione dell’Ace 2021 oltre che compensato, può essere chiesto a rimborso senza produrre interessi, oppure essere ceduto.

Credito d'imposta beni strumentali "ex super ammortamento" in un'unica soluzione anche per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro

La L. 178/2020 ha riproposto il credito d’imposta beni strumentali nuovi prevedendo  che la fruizione del credito maturato sugli investimenti in beni strumentali “ex super ammortamento” potesse avvenire in un’unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro.
L’art. 20 del Decreto Sostegni-bis estende questa possibilità anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi uguali o superiori a 5 milioni di euro, ma solo nel caso di investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A alla L. 232/2016.

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili 2021

L’art. 22 consente, solo per l’anno 2021, di compensare o richiedere a rimborso crediti entro 2 milioni di euro in deroga al limite ordinario di euro 700.000 previsto dall’art. 34 della L. 388/2000 che era già stato innalzato a 1 milione di euro limitatamente all’anno 2020.

Credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di DPI

L’art. 32 ripropone il credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione pari al 30% delle relative spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione Redditi 2022, relativa all’anno d’imposta 2021, ovvero in compensazione. Il credito d’imposta non è imponibile Ires e Irap.
Si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità di applicazione e fruizione del credito.

Recupero Iva sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L’art. 18 ha definito l’anticipazione della facoltà per il creditore di emettere nota di variazione Iva ex art. 26 D.P.R. 633/1972 al momento di apertura delle procedure concorsuali.
Per apertura della procedura concorsuale si intende la data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle nuove procedure concorsuali avviate in seguito all’entrate in vigore del Decreto Sostegni-bis.

Misure a favore dell'acquisto della casa di abitazione per i giovani under 36

L’art. 64 prevede la garanzia di Stato sull’80% della quota capitale del mutuo per la prima casa per le categorie di soggetti aventi priorità di accesso al credito, tra i quali i giovani che non hanno compiuto i trentasei anni di età e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui. Le domande devono essere presentate a partire dal 24 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022.
A favore dei giovani anche l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà della “prima casa”.
Inoltre, se l’acquisto comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, si ha diritto alla maturazione di un credito d’imposta di pari importo all’Iva corrisposta. Tale credito può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

Si espongono le ulteriori novità di periodo, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41”, cd. Decreto Sostegni.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa civilistica prorogata al 2021

Per effetto della conversione in legge del Decreto Sostegni, la rivalutazione disciplinata dall’art. 110 del D.L. 104/2020, può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio 2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente
ed esclusivamente a fini civilistici.

Esonero Irpef per i canoni di locazione non riscossi

L’art. 6-septies della legge di conversione del Decreto Sostegni riconosce la non tassabilità dei canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di
pagamento. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Ne consegue che i canoni di locazione non percepiti possono non essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi 2021 se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento a prescindere
dalla data di stipula del contratto di locazione.

Esenzione della prima rata IMU

L’art. 6-sexies della legge di conversione del D.L. Sostegni consente l’esenzione della prima rata dell’Imu limitatamente agli immobili strumentali a conduzione diretta del proprietario.
Il beneficio spetta a condizione che il fatturato medio mensile dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno 2019.

Bonus mobili: stop alla cessione del credito e sconto in fattura

Il testo di conversione in legge del Decreto Sostegni non ha previsto, a differenza di quanto anticipato, il meccanismo di cessione del credito e di sconto in fattura per il bonus relativo all’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Pertanto, si potrà fruire del beneficio avvalendosi esclusivamente della detrazione Irpef del 50% ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

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