Sconto in fattura e cessione del credito: piacciono ai contribuenti, meno alle imprese

La disciplina dello sconto in fattura e della cessione del credito da detrazione nasce diversi anni fa per permettere ai soli soggetti cd. “incapienti” di non perdere la detrazione. Negli anni la relativa disciplina è stata ampliata fino alla finanziaria per il 2020 che abroga la norma. Successivamente, il D.l. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, di optare alternativamente, per un contributo di pari ammontare sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi e da quest’ultimo recuperato sottoforma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione, ovvero per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Il comma 2 dell’articolo 121 precisa che la disposizione in questione si applica per le spese relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del Tuir, comma 1 lett. a) e b) (detrazione del 36% – 50%);
  • efficienza energetica su edifici esistenti di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013(convertito dalla L. 90/2013), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus, tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali, ecc.;
  • adozione di misura antisismiche (articolo 16 D.L. 63/2013);
  • recupero/restauro della facciata di edifici esistenti, di cui all’articolo 1, comma 219, L. 160/2019(bonus del 90% in 10 anni);
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lett. h), Tuir con detrazioni al 50% (in 10 anni), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 dello stesso Decreto rilancio;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter D.L. 63/2013(50% in 10 anni).

Tale disciplina, sicuramente interessante per il privato che può monetizzare immediatamente la detrazione, meglio se con lo sconto in fattura, può costituire un problema per l’impresa, soprattutto se si tratta di spese soggette all’orizzonte temporale di detrazione decennale. Quest’ultima, infatti, potrebbe vedersi costretta ad applicare lo sconto in fattura per non perdere il lavoro: a quel punto il 50% dell’importo fatturato, oggetto dello sconto, diventa un credito di imposta fruibile in F24 in 10 rate annuali di pari importo, il restante 50% le verrà pagato con bonifico cd “ristrutturazioni” soggetto a ritenuta dell’8%. Il problema finanziario potrebbe essere risolto cedento a sua volta il credito, magari ad un istituto bancario, che lo paga decurtando, in genere, il 10%. Con ulteriori aggravi amministrativi per le imprese.