I termini di accertamento si “allungano”

La sentenza n. 8500 della SSUU (depositata lo scorso 25 marzo) sancisce un importante principio in tema di termini di decadenza dal potere di accertamento con riferimento a quelle fattispecie che hanno riflesso su una pluralità di periodi d’imposta, destinato ad avere ripercussioni non solo sul classico caso degli ammortamenti, ma anche, ad esempio, nel riporto delle perdite di esercizi pregressi, nelle detrazioni decennali per quote costanti dei c.s. bonus casa (riqualificazione energetica e recuperi edilizi).

Per i supremi giudici non vi è obbligo dell’amministrazione finanziaria di accertare la prima annualità, ma solo la facoltà di farlo. Né le norme che hanno imposto un sistema di decadenza temporale della pretesa fiscale può portare, secondo i giudici, ad una diversa soluzione: la possibilità per il Fisco di accertare l’elemento pluriennale con riguardo ad una annualità successiva, pur a fronte della decadenza nella quale esso sia incorso con riguardo all’annualità di prima iscrizione o deduzione, non implica che quest’ultima annualità non possa essere messa di nuovo in discussione, e neppure comporta un allungamento dei termini di accertamento, che restano fissi ed ancorati in ogni caso, ex art. 43 DPR 600/73, alla sola annualità oggetto di verifica.

Tale conclusione non espone a critiche, secondo la suprema corte, neppure sotto l’ulteriore aspetto della conservazione documentale né mina il principio di affidamento e reciproca collaborazione tra fisco e contribuente tenuto conto che “quella documentazione (da conservare) è stata dal contribuente stesso necessariamente utilizzata e richiamata a giustificazione della deduzione di rata…”.

Le indicate conclusioni si estendono a fattispecie molto eterogenee sia per l’ampia platea di soggetti potenzialmente interessati alla dilazione (persone fisiche, soggetti Ires, ecc.) sia con riguardo alla componente reddituale pluriennale da recuperare che può riguardare: le detrazioni fiscali delle ristrutturazioni edilizie, bonus per l’efficientamento energetico degli edifici, prevenzione sismica, installazione fotovoltaico, inclusa la loro cessione o la richiesta dello sconto in fattura (posto che i cessionari sono responsabili solo del loro utilizzo e non anche della effettiva sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni) ed ancora il riconoscimento di crediti di imposta per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica e digitale, suscettibili di essere utilizzati in compensazione in quote annuali e addirittura per le perdite di impresa.