Perdite su “mini crediti”: esercizio di deducibilità a scelta decorsi i sei mesi dalla scadenza

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 342 del 13.05.2021  è tornata ad occuparsi di deducibilità ai fini IRES delle perdite su crediti di modesto valore e scaduti da più di sei mesi: i cosiddetti “mini crediti”.

In via preliminare si ricorda che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. A tal proposito, l’art 101 comma 5 del TUIR stabilisce la sussistenza “in ogni caso” di elementi certi e precisi qualora il credito sia di modesta entità e siano decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. La modesta entità dei crediti è così stabilita:

  • 5.000 euro per le imprese con un volume d’affari o ricavi superiore a 100 milioni di euro;
  • 2.500 euro per le altre imprese.

La perdita su tali crediti è quindi interamente deducibile, senza la necessità di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi e senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 comma 1 del TUIR (0,5% del valore nominale).

Circa l’esercizio di deducibilità, la risposta all’interpello n. 342/2021 conferma quanto già previsto dall’art. 13 comma 3 del DLgs. 147/2015, ovvero che le perdite su crediti sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito stesso dal bilancio, nel rispetto dei principi contabili, e per la parte eccedente l’ammontare del fondo svalutazione.

Pertanto, è onere dell’impresa creditrice la scelta dell’esercizio in cui portare in deduzione la perdita una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Si ricorda comunque che laddove i crediti siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita in un esercizio precedente, lo stralcio degli stessi non produce effetti fiscali.

Nel caso in cui, invece, i crediti la cui svalutazione sia stata precedentemente dedotta come perdita vengano incassati in tutto o in parte, si produce una sopravvenienza attiva imponibile, pari all’importo riscosso.