La legge di bilancio 2020, in luogo del super ed iper-ammortamento, ha introdotto, per il 2020, un nuovo incentivo per gli investimenti in beni strumentali nuovi; stop alle deduzioni dal reddito d’impresa con riconoscimento di un credito d’imposta dal 6% al 40% del costo di acquisizione del bene.
Per vedersi applicato tale nuovo credito d’imposta sarà necessario munirsi di idonea documentazione, in particolare è bene sollecitare i fornitori affinché in fattura inseriscano un’apposita dicitura con il richiamo alla legge agevolativa (art. 1, cc. da 184 a 194, L. 160/2019).
Di seguito tutti i dettagli sulla nuova agevolazione.
Le disposizioni relative a tale nuova agevolazione riguarderanno gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti effettuati nel 2020, ma per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo, continueranno a rientrare nel super e iper-ammortamento già in vigore per il 2019.
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sono esclusi, invece, come nella precedente normativa, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; i beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’allegato 3 della legge 208/2015 (aerei, materiale rotabile, condotte, ecc.); i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Una novità riguarda l’allargamento dei soggetti beneficiari della nuova disposizione per quel che riguarda i beni materiali strumentali “ordinari”, ovvero non rientranti nel modello Industria 4.0; potranno beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, i contribuenti in regime forfetario, i professionisti e gli esercenti arti e professioni. L’agevolazione per gli investimenti aventi le caratteristiche dell’Industria 4.0 continuerà, invece, a riguardare esclusivamente le imprese.
È importante sottolineare che, sembrerebbe necessaria, ai fini della fruizione del beneficio, oltre alla conservazione della “documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”, anche l’indicazione, nella fattura d’acquisto del bene, dell’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 L. 160/2019; ad esempio, per investimenti in beni materiali strumentali “ordinari” (ex super amm.to), potrebbe essere riportata la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L.160/2019”.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito d’imposta, esso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a seconda del periodo di fruizione (in 3 o 5 quote annuali), e sarà disponibile a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dall’anno successivo dall’avvenuta interconnessione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e secondo le percentuali sotto illustrati:
Categoria | Limite investimento | Credito d’imposta | Periodo di fruizione |
Bene materiali – ex super amm.to | Fino a € 2 mln |
6% |
5 anni dall’entrata in funzione |
Bene materiale – ex iper amm.to | Fino a € 2,5 mln |
40% |
5 anni dall’interconnessione |
Oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln |
20% |
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Oltre € 10 mln |
0 |
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Bene immateriale – ex iper amm.to | Fino a € 700.000 |
15% |
3 anni dall’interconnessione |
Sono stati rivisti anche gli oneri documentali: per i beni oggetto di investimento secondo il modello Industria 4.0 resta ferma la necessità di redigere una perizia tecnica se il valore unitario di acquisizione dei beni è superiore ad € 300.000 (in luogo dei 500.000 euro previsti della precedente normativa).