Il 14.02.2019 è stato approvato il Decreto che introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Una delle novità più rilevanti introdotte è la modifica dell’art. 2477 del Codice Civile, con la quale variano i parametri di nomina dell’Organo di Controllo o del revisore nelle SRL.
In particolare, è stabilito l’obbligo di nomina di tale Organo se la società:
- redige il bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
e, a differenza della normativa previgente, supera, per due esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti:
Soglie |
|
Attivo |
2.000.000 |
Ricavi (voce A.1) |
2.000.000 |
Dipendenti medi |
10 |
L’incarico all’Organo di Controllo dura finché per 3 esercizi consecutivi nessuna delle soglie precedenti viene superata.
Inoltre, il Decreto prevede che la nomina debba avvenire entro 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, osservando i limiti dimensionali negli esercizi d’imposta 2017 e 2018. Pertanto, considerando che l’entrata in vigore avverrà il 16.03.2019, l’Organo di controllo dovrà essere designato entro il 16.12.2019. A regime, l’incarico sarà assegnato con delibera dell’assemblea nell’anno successivo al biennio in cui si è verificato il superamento di uno dei limiti di cui sopra .
Al fine dell’adeguamento alla normativa appena esposta si ricorda che è necessario provvedere alla modifica dello Statuto societario se nulla è detto relativamente all’Organo di Controllo oppure se si rimanda all’art. 2435-bis del Codice Civile anziché all’art. 2477 del Codice Civile.