Obbligo di segnalazione della crisi per creditori pubblici qualificati

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L’articolo 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto l’obbligo per Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione di segnalare gli imprenditori con un’esposizione debitoria rilevante nei loro confronti.

L’esposizione debitoria è considerata rilevante:

a) per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e:

  • non inferiore ad € 25.000, per volume d’affari, risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente, fino a 2.000.000 di euro;
  • non inferiore ad € 50.000, per volume d’affari, risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente, fino a 10.000.000 di euro;
  • non inferiore ad € 100.000, per volume d’affari, risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente, oltre 10.000.000 di euro;

b) per l’INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e in ogni caso superiore a € 50.000;

c) per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando la somma dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di € 500.000 e, per le società, la soglia di € 1.000.000.

L’avviso al debitore deve essere comunicato entro 60 giorni dalla data in cui l’esposizione debitoria ha superato le soglie di rilevanza fissate per ciascun creditore.

Dalla ricevuta della segnalazione, al debitore vengono lasciati 90 giorni per estinguere o regolarizzare per intero il proprio debito oppure il pagamento rateale, per presentare istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Trascorsi infruttuosamente i 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovranno segnalare tale circostanza all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Tale obbligo di segnalazione da parte dei “creditori pubblici qualificati” entrerà in vigore dal 18° mese dalla pubblicazione del Codice, ovvero dal 14/08/2020.

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