Più semplice annotare i registri IVA per integrare le fatture in reverse charge

16 Novembre 2018di Alberto Pegoraro0

(*) Gentile Redazione,

prendo spunto dall’interessante intervento di Luca Bilancini ed Emanuele Greco su Eutekne.info (si veda “Niente Sistema di Interscambio per il reverse interno” del 27 ottobre), in cui gli autori evidenziano come esista un chiaro problema di coordinamento fra integrazione della fattura a cura del committente in caso di reverse charge “interno” e conservazione sostituiva del documento fiscale.

In particolar modo, i due autori rilevano come “il processo di integrazione effettuato secondo le modalità indicate dalla circolare n. 13/2018 non consentirebbe la conservazione del documento attraverso il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate”, auspicando un chiarimento legislativo e suggerendo la possibilità di utilizzare “l’autofattura come unica modalità di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72”.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate a pochi giorni di distanza, in occasione di un videoforum organizzato da un quotidiano del settore ha proprio indicato quest’ultima modalità come escamotage per mandare in conservazione l’integrazione della fattura in caso di reverse charge interno, richiamandosi alle previsioni contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2017 n. 46. In effetti, in tale risoluzione si fa riferimento alla “predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa” per la corretta conservazione sostitutiva di una fattura elettronica in reverse charge. L’Agenzia qualifica tale documento come “autofattura” tout-court mentre in realtà ben chiara appare la distinzione operata dall’art. 17 del DPR 633/72 fra autofattura (comma 2) ed integrazione della fattura di acquisto (comma 5) ed in caso di reverse charge interno si dovrebbero applicare le modalità operative di cui al comma 5 e non quelle di cui al comma 2.

Dopo l’apertura dimostrata in tema di protocollazione, non era forse più semplice e meno “forzato” da parte dell’Agenzia cogliere la prima parte del suggerimento dell’articolo citato in premessa “consentendo la «semplice» annotazione nei registri IVA per il reverse «interno»”?

 

Alberto Pegoraro

Commissione Formazione Ugdcec Vicenza

 

(*) Contributo pubblicato sulla rivista Eutekne in data 16.11.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *