Nella pratica accertativa è sempre più frequente il ricorso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, a percentuali di ricarico determinate in via forfettaria o sulla base di medie di settore, utilizzate per ricostruire ricavi e volumi d’affari mediante accertamento analitico‑induttivo (art. 39 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972).
È principio pacifico che il riscontro di incongruenze nei ricarichi dichiarati costituisca un presupposto legittimo per l’attività accertativa, sia ai fini delle imposte dirette sia dell’IVA. Tuttavia, ciò non legittima un utilizzo automatico e acritico delle medie.
Le percentuali di ricarico di settore hanno natura presuntiva e, come tali, non possono essere applicate senza una verifica di coerenza con la realtà aziendale del singolo contribuente.
La media statistica, per definizione, è un valore astratto che può risultare alterato da:
- composizione eterogenea e/o significatività del campione esaminato;
- diversa marginalità dei beni considerati;
- posizionamento dell’impresa nella filiera (produzione, intermediazione, dettaglio).
Un accertamento fondato esclusivamente su tali valori rischia quindi di rappresentare una normalità economica teorica, non la concreta capacità contributiva del contribuente.
Diventa utile, per disattendere i conteggi dell’ufficio, stabilire se la percentuale di ricarico applicata sia coerente con i beni effettivamente commercializzati e sia basata su prodotti omogenei per funzione e marginalità; è necessario valutare se sia il risultato di criteri statistici appropriati e se questi siano compatibili con le reali condizioni operative dell’impresa (scontistiche, giacenze, contratti a basso margine).
In sede contenziosa, il contribuente non è tenuto a dimostrare quale sarebbe la “percentuale corretta”, ma a contestare il metodo utilizzato dall’Amministrazione, mettendone in luce le criticità logiche e strutturali.
È sufficiente che egli deduca elementi specifici, analitici e concreti che abbiano inciso sulla determinazione della percentuale di ricarico (vendite promozionali, obsolescenza, contratti quadro, elevata concorrenza), mentre non è richiesto che il contribuente quantifichi matematicamente l’incidenza di ciascun fattore sulla percentuale finale né che elabori una propria media “alternativa” dettagliata. Esercizio, questo, invece utile in sede di contraddittorio preventivo o di tentativo di adesione con l’ufficio prima di adire alla via giudiziale.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente dedurre elementi specifici e analitici che incidono sulla marginalità (vendite promozionali, obsolescenza, contratti quadro, elevata concorrenza), senza l’onere di quantificarne matematicamente l’incidenza sulla media finale.
Il giudice, a fronte di allegazione di elementi specifici e analitici, è chiamato a verificare se la scelta dell’Ufficio sia rispettosa dei canoni di coerenza logica e congruità.
In conclusione, l’accertamento fondato sulle percentuali di ricarico rappresenta uno strumento certamente legittimo, ma intrinsecamente delicato. La sua utilizzazione richiede un approccio rigoroso, non standardizzato e rispettoso delle specificità aziendali, pena la trasformazione della presunzione in un meccanismo impositivo automatico.
La prassi di fondare la pretesa fiscale su medie astratte e avulse dalla realtà economica del contribuente espone l’accertamento a rilevanti profili di vulnerabilità, soprattutto in sede contenziosa.
Un tema di estrema attualità, che richiede attenzione sia in fase preventiva che contenziosa, per evitare che strumenti presuntivi si trasformino in parametri impositivi rigidi e astratti, cristallizzando accertamenti abnormi e insostenibili.

