Società a ristretta base: nuovi limiti alla presunzione di distribuzione degli utili

8 Ottobre 2026di Metha Studio
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Con l’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 il Legislatore ha disciplinato espressamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti delle società di capitali a ristretta base partecipativa. La disposizione recepisce un principio elaborato nel tempo dalla giurisprudenza, ma ne circoscrive l’applicazione a specifiche fattispecie.

Una presunzione di origine giurisprudenziale

In passato, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la ristrettezza della compagine sociale e il conseguente grado di reciproca conoscenza tra i soci consentivano di presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società fossero stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.

La presunzione conserva natura relativa: il contribuente può infatti fornire la prova contraria, dimostrando la mancata distribuzione degli utili o la propria estraneità alla gestione societaria.

I nuovi limiti della presunzione

La nuova disciplina stabilisce che la distribuzione degli utili ai soci possa essere presunta esclusivamente quando venga accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza:

  • di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
  • di componenti reddituali negativi indeducibili perché inesistenti.

Assume particolare rilevanza l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, in quanto attribuisce natura tassativa alle due fattispecie indicate.

Il legislatore ha così chiarito che la presunzione può operare soltanto quando il maggior reddito accertato corrisponda ad un’effettiva disponibilità economica sottratta alla contabilizzazione, escludendo le mere riprese fiscali che determinano un maggior imponibile senza far emergere una corrispondente ricchezza extracontabile.

Costi inesistenti e costi indeducibili

La novità principale riguarda la distinzione tra i costi inesistenti e quelli effettivamente sostenuti, ma fiscalmente indeducibili.

Nel primo caso, non essendovi alcuna fuoriuscita finanziaria, la relativa disponibilità può essere rimasta nella sfera societaria ed essere stata attribuita ai soci.

Diversamente, un costo reale, documentato e pagato, può incrementare il reddito imponibile se fiscalmente indeducibile, ma non genera una nuova ricchezza concretamente distribuibile.

Non possono quindi fondare, di per sé, la presunzione i costi non inerenti, quelli imputati a un periodo errato, le rettifiche di ammortamenti e accantonamenti e, più in generale, le variazioni fiscali che aumentano l’imponibile senza fare emergere una corrispondente ricchezza extracontabile.

In sintesi, la disposizione riduce significativamente l’ambito operativo della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Da oggi, infatti, non ogni recupero fiscale legittima automaticamente un accertamento nei confronti dei soci, essendo necessario che il maggior reddito accertato corrisponda a un’effettiva ricchezza extracontabile potenzialmente distribuibile ai soci.