Le operazioni infragruppo sono gli scambi di beni, servizi e finanziamenti tra società dello stesso gruppo; servizi generali accentrati presso la capogruppo, forniture di beni e servizi, concessioni di licenze di marchi, cessione di know-how e finanziamenti sono modalità attraverso cui il gruppo ricerca efficienza operativa ed economie di scala.
Nei gruppi societari moderni, i rapporti intercompany rappresentano lo strumento attraverso il quale vengono allocate risorse, competenze e capitali all’interno dell’organizzazione.
Per rendere trasparenti queste dinamiche è necessario avere un adeguato supporto documentale.
Quando sono presenti logiche economiche coerenti, emergono trasparenza ed efficienza; quando sono gestiti in modo approssimativo, generano opacità gestionale e rischi fiscali e talora anche confusione operativa.
Anche quando le società del gruppo sono tutte residenti in Italia questi rapporti devono riflettere scambi effettuati secondo logiche economiche che dimostrano anche la corretta deducibilità dei costi sostenuti.
Una recente ordinanza della Cassazione (n. 2777 dell’8.02.2026) ha stabilito un punto fermo: l’Agenzia delle Entrate può sindacare i prezzi praticati tra società dello stesso gruppo, anche se tutte residenti in Italia.
Diventa quindi fondamentale formalizzare i contratti infragruppo, documentare i servizi resi e riconciliare periodicamente i saldi contabili tra società del gruppo.
Nelle operazioni infragruppo tra società italiane, un prezzo inferiore rispetto a quello praticato verso clienti terzi può essere del tutto fisiologico. Volumi più elevati, continuità degli ordini, condizioni operative specifiche, una logistica più efficiente incidono legittimamente sulla formazione del prezzo.
Il problema nasce quando l’insieme formato dalle condizioni praticate ( per esempio prezzo, scontistica marginalità) non è più ricostruibile secondo criteri stabili e verificabili. In queste situazioni, l’operazione infragruppo rischia di apparire come un meccanismo di riallocazione del risultato, piuttosto che come una politica organizzativa e commerciale coerente.
Il caso più ricorrente è quello del rapporto produttore–venditore all’interno di gruppi nazionali. Non è sospetto, di per sé, che una società venda a un’altra società del gruppo a condizioni migliori rispetto a quelle riservate a clienti indipendenti. Può essere critico se sono presenti margini anomali senza una spiegazione funzionale, oppure quando i risultati vengono corretti a fine anno tramite sconti, premi o note di credito privi di una logica economica definita ex ante.
Le dinamiche concrete fra società di un gruppo che non trovano riscontro in policy scritte, contratti coerenti o evidenze operative tracciabili, rendono difficile dimostrare la coerenza economica delle operazioni effettuate.
È essenziale che le dinamiche aziendali, l’assetto contrattuale e le attività operative raccontino la stessa storia.
Quando questa mappa è definita, le condizioni applicate sono difendibili perché si collegano direttamente alle funzioni svolte e ai rischi effettivamente assunti.
Il supporto documentale nelle operazioni infragruppo tra società italiane dovrebbe fondarsi su contratti che riflettono le funzioni svolte, evidenze operative tracciabili e riconciliazioni contabili, tra loro pienamente coerenti.
Allora a tal fine risulta importante:
- aggiornare l’organigramma del gruppo;
- mappare le operazioni infragruppo rilevanti;
- verificare la congruità delle condizioni applicate;
- predisporre un supporto documentale minimo, ma adeguato e coerente.
Una razionale gestione dei rapporti infragruppo consente di comprendere dove si crea valore, quali società assorbono risorse, come vengano distribuiti i rischi e quale siano le reali dinamiche economiche delle singole realtà del gruppo e soprattutto dimostra la capacità del gruppo di governare sé stesso.


