Introduzione del limite massimo di spesa detraibile per redditi superiori a 75.000 euro

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto, con l’art. 16-ter dei TUIR, un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali sulla base del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico per le persone fisiche aventi un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Il reddito complessivo rilevante è quello che si ottiene una volta dedotti i redditi dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Fermi restando i limiti previsti dalle singole disposizioni agevolative, l’art. 16-ter introduce un nuovo limite massimo di spesa, calcolato moltiplicando il cd. importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente, che può variare da 0,5 a 1 sulla base del numero di figli a carico facenti parte del nucleo familiare del contribuente. Il coniuge ed eventuali altri familiari fiscalmente a carico sono irrilevanti per il calcolo.

L’importo “base” di spesa detraibile è pari a:

  • 14.000 euro, per i redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro;
  • 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000

Il limite massimo di spese fiscalmente detraibili è riassunto nella seguente tabella:

Numero figli fiscalmente a carico Reddito complessivo Limite massimo di spesa detraibile
Nessun figlio da 75.001 e fino a 100.000 euro 7.000 euro
Oltre 100.000 euro 4.000 euro
1 figlio da 75.001 e fino 100.000 euro 9.800 euro
Oltre 100.000 euro 5.600 euro
2 figli da 75.001 e fino 100.000 euro 6.800 euro
Oltre 100.000 euro 11.900 euro
Più di 2 figli o almeno 1 figlio disabile da 75.001 e fino 100.000 euro 14.000 euro
Oltre 100.000 euro 8.000 euro

Oneri esclusi

Rimangono esclusi dall’applicazione del nuovo limite i seguenti oneri:

  • le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di 129,11 euro;
  • le somme investite nelle start up innovative e nelle PMI innovative oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento;
  • gli interessi passivi e gli altri oneri relativi a prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024;
  • gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se contratti fino al 31 dicembre 2024;
  • i premi per assicurazioni per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR, se relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • le agevolazioni ripartite in più rate annuali collegate a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (ad esempio le spese per il recupero del patrimonio edilizio o per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici c.d. “ecobonus”).