Il 30 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 2024. Si illustrano di seguito le principali novità.
IRPEF: Revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito
La Legge di Bilancio conferma la riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, come segue:
Reddito imponibile | Aliquota IRPEF |
fino a 28.000 euro | 23% |
da 28.001 a 50.000 euro | 35% |
da 50.001 euro | 43% |
Modifiche dei limiti per la fruibilità del regime forfetario
In relazione al regime forfetario di cui alla L.190/2014, la Legge di Bilancio prevede l’incremento, per il solo anno 2025, da 30.000 a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti per l’accesso e la permanenza nel medesimo da parte di imprenditori individuali e lavoratori autonomi.
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni
A partire dal 2025, a regime, persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno optare per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti dal 1° gennaio di ciascun anno, mediante il versamento di un’imposta sostituiva. È fissata un’aliquota unica pari al 18%, da versare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione. Per il 2025, Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è al 30.11.2025 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, in tre rate annuali di pari importo con maggiorazione degli interessi del 3% annuo per le rate successive alla prima) e la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30.11.2025.
Incremento della soglia di non imponibilità per i fringe benefit
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
- 1000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e le spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
IRES premiale 2025
La Legge di Bilancio prevede, solo per il 2025, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato. Per beneficiare di tale riduzione le società devono:
- destinare almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024 a riserva;
- investire una quota di tali utili accantonati (per un importo non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche tramite leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuare nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, incrementando l’occupazione.
Assegnazione beni ai soci
La Legge di Bilancio riapre i termini per l’assegnazione agevolata dei beni (immobili, purché non strumentali per destinazione, e mobili registrati non strumentali) ai soci e la trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni realizzate entro il 30.09.2025 e si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.9.2025 e per il restante 40% entro il 30.11.2025.
In tema di imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di far transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31.10.2024, sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Tali immobili devono risultare posseduti alle date del 31.10.2024 (data alla quale devono presentare anche il requisito di strumentalità) e del 1.1.2025.
Il regime agevolativo prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
Bonus Edilizi: nuove aliquote
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle aliquote applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 relative ai principali bonus attualmente vigenti:
Bonus | Riferimento normativo | 2025 | 2026-2027 |
Bonus ristrutturazione | Art. 16-bis D.p.r. 917/86 | Aliquote al 50% per le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili.
Massimale di spesa pari a 96.000 euro. |
Aliquote al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili.
Massimale di spesa pari a 96.000 euro. |
Ecobonus e Sismabonus | Art. 14 e 16 D.I. 63/2013 | Aliquote al 50% per le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili. | Aliquote al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili. |
Bonus Mobili | Art. 16, c.2, D.I. 63/2013 | Aliquote al 50%.
Massimale di spesa 5.000 euro |
Non previsto |
Bonus Verde | L.205/2017 art.1 c.12 | Non previsto | Non previsto |
In riferimento alla proroga del Bonus Mobili, la Legge di Bilancio riconosce la suddetta detrazione anche per le spese sostenute nel 2025 ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio dal 1.1.2024 per i quali si beneficia della relativa detrazione.
Superbonus: novità
In materia di Superbonus, di cui all’art. 119 DL 34/2020, l’aliquota del 65% prevista dal comma 8-bis è applicabile alle spese sostenute nel 2025, solo se alla data del 15.10.2024 risulti:
- presentata la CILA-S per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Tali requisiti non riguardano i regimi speciali per i quali rimane applicabile l’aliquota al 110% anche sul 2025.
Inoltre, La Legge di Bilancio prevede la possibilità di optare per la ripartizione in 10 quote annuali, invece di 4, della detrazione spettante per il superbonus (90% o 110%) relativo alle spese sostenute dal 1.1 al 31.12.2023. La “spalmatura decennale”, è irrevocabile e deve essere esercitata mediante la presentazione di una dichiarazione 730/2024 o REDDITI PF 2024 integrativa relativa al 2023, che sostituisce quella originaria presentata entro lo scorso 31 ottobre. Tale dichiarazione potrà essere trasmessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2024.
Bonus Elettrodomestici
Per l’anno 2025 è previsto un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, al fine di favorire il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria.
Il contributo è destinato agli utenti finali ed è riconosciuto per l’acquisto di un solo elettrodomestico e può essere concesso:
- fino al 30% del costo di acquisto;
- con un limite massimo di 100 euro per elettrodomestico, elevato a 200 se il nucleo familiare dell’acquirente possiede un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione l’elettrodomestico stesso deve essere ad elevata efficienza energetica (classe energetica non inferiore alla B) e prodotto all’interno dell’Unione Europea. Deve essere inoltre effettuato il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del suddetto Bonus saranno definiti con un successivo Decreto Ministeriale.
Contributo Sabatini: rifinanziamento
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 400 milioni di euro per il 2025, 100 milioni per l’anno 2026 e 400 milioni per ogni anno dal 2027 al 2029.
Fringe Benefit auto in uso promiscuo ai dipendenti 2025
La Legge di Bilancio introduce un’ulteriore novità relativamente al calcolo del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 il fringe benefit è calcolato come segue:
- 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza forfettaria di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desunto dalle tabelle ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Riordino delle detrazioni IRPEF per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro
Mediante l’istituzione del nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri. La novità riguarda tutti gli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2025, salvo alcune eccezioni e si applicano alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
L’importo “base” di spesa detraibile è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il nuovo limite è calcolato moltiplicando al suddetto importo un coefficiente parametrato al numero di figli fiscalmente a carico che va dallo 0,5 per il nucleo familiare senza figli fiscalmente a carico e 1 per il nucleo familiare con due o più figli a carico o almeno un figlio disabile.
Tra gli oneri detraibili per i quali non è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, si segnalano:
- le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR) e gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che permettono di usufruire di un’agevolazione che viene ripartita in più rate annuali.
Imprese e professionisti: obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
È stato previsto che se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per vitto, alloggio, viaggio trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
Analogo obbligo di pagamento tracciato è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
L’obbligo di pagare con strumenti tracciabili è esteso anche ai professionisti.
La modifica interessa anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi che saranno analogamente deducibili se il pagamento sarà eseguito con i suddetti mezzi tracciabili e se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Credito d’imposta Transizione 5.0.: modifiche dal 2025
Tra le novità introdotte alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 si segnalano:
- l’incremento della misura del beneficio: l’aliquota del 35% sarà applicata al primo scaglione di investimenti fino a 10 milioni di euro (sostituendo la precedente del 15% prevista per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli investimenti relativi agli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulare l’agevolazione con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate da fonti europee.
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo aggiornato dell’agevolazione.
% riduzione consumi energetici | Investimenti fino a 10 milioni di euro | Investimento oltre 10 e fino a 50 milioni di euro |
riduzione consumi energetici struttura produttiva 3-6% | 35% del costo | 5% del costo |
riduzione consumi energetici processi interessati dall’investimento 5-10% | ||
riduzione consumi energetici struttura produttiva 6-10% | 40% del costo | 10% del costo |
riduzione consumi energetici processi interessati dall’investimento 10-15% | ||
riduzione consumi energetici struttura produttiva oltre 10% | 45% del costo | 15% del costo |
riduzione consumi energetici processi interessati dall’investimento oltre 15% |
Le modifiche si applicano in via retroattiva agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.
Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno: proroga al 2025
La Legge di Bilancio prevede la proroga, anche per l’anno 2025, del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del D.L. 124/2023 e della relativa agevolazione per il settore agricolo (art. 16-bis del D.L. 124/2023).
Riduzione contributiva per neoiscritti Gestione artigiani e commercianti
A partire dall’anno 2025 i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale INPS artigiani e commercianti, possono usufruire della possibilità di richiedere una riduzione transitoria della contribuzione. Si tratta di un’agevolazione alternativa rispetto ad altre misure vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Possono fruire dell’agevolazione, mediante comunicazione telematica all’INPS, gli imprenditori individuali o soci di società e i collaboratori familiari di tali soggetti, nonché i soggetti in regime forfettario.
Tale riduzione dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
La nuova misura prevede una riduzione del 50% dei contributi dovuti ed è riconosciuta per 36 mesi in via continuativa, a partire dalla data di inizio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società (data che deve rientrare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025).
Agevolazione prima casa: termine esteso per due anni
Viene elevato a due anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, infatti, i soggetti che acquistano la prima casa essendo ancora titolari, al rogito, di un immobile già acquistato con la medesima agevolazione, avranno due anni di tempo per allinearlo, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dal beneficio, con la conseguente applicazione dell’imposta e delle sanzioni.
Fattura elettronica per le prestazioni sanitarie dal 1° aprile 2025
Si segnala che il decreto Milleproroghe per il 2025 ha stabilito la proroga del termine dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali al 31 marzo 2025. Quindi, salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutte le fatture relative alle prestazioni sanitarie dovranno essere emesse in modalità elettronica.
Proroga obbligo assicurazione contro i rischi catastrofali
Il Decreto Milleproroghe ha prorogato l’obbligo di assicurazione per le imprese contro i rischi da catastrofi naturali al 31 marzo 2025.
Tasso legale al 2%
Il tasso di interesse legale, a partire dal 1° gennaio 2025, è stabilito in misura pari al 2%, in luogo del precedente saggio del 2,5%.