Il nuovo ravvedimento operoso: le novità a partire da settembre

24 Settembre 2024di Metha Studio Associato

Il D.lgs. 87/2024 ha introdotto importanti modifiche nell’ambito del ravvedimento operoso, con l’obiettivo generale di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Di seguito le principali novità apportate, in relazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

  1. Viene introdotto l’istituto del cumulo giuridico applicato al ravvedimento operoso, seppur limitato al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

Si tratta di una novità che comporta un notevole vantaggio per il contribuente, dato che precedentemente, per regolarizzare diverse violazioni, era necessario il pagamento di singole sanzioni per ogni irregolarità commessa.

A seguito di tale novità, dal 1° settembre, in caso di più violazioni commesse nello stesso periodo d’imposta e inerenti allo stesso tributo, il contribuente può cumulare le violazioni, applicando una sanzione unica (calcolata partendo dalla violazione più grave, aumentata della misura minima prevista dall’art. 12 del D.lgs. 472/1997).

Per il periodo d’imposta 2024 il cumulo può essere effettuato solo relativamente alle sanzioni commesse dal 1° settembre 2024.

  1. Viene ridotta la sanzione per omesso o tardivo versamento dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata in ritardo.

La precedente sanzione dall’1%  viene ridotta allo 0,834 % per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo, dal 15% al 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni e, infine, del 30% al 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall’ordinaria scadenza (fino al 1° settembre 30%), al  12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (fino al 1° settembre 15%) e allo  0,834 % per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (fino al 1° settembre 1% per ogni giorno).

  1. Le nuove disposizioni prevedono la riduzione della sanzione per infedele dichiarazione che passa da un intervallo compreso tra il 90% e il 180% ad una sanzione fissa pari al 70% dell’imposta non dichiarata.
  2. Infine, viene prevista l’eliminazione della sanzione massima per omessa dichiarazione, pari ad un importo compreso tra 120%e il 240 % dell’imposta dovuta, con l’introduzione di una nuova sanzione fissa pari al 75%.