Circolare mensile | Gennaio 2024

15 Gennaio 2024

Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2024, n. 303 del 2023. Si illustrano di seguito le principali novità.

Regolarizzazione del magazzino

Con la Legge di Stabilità viene consentito, a determinate condizioni, di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta 2023 e sono escluse le imprese in contabilità semplificata.
L’adeguamento può riguardare le rimanenze, ad esclusione delle commesse infrannuali e delle opere ultrannuali.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’am­mon­tare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Nel caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sosti­tutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi 2024 per l’anno di imposta 2023.
Il pagamento delle imposte andrà effettuato in due rate di pari importo, la prima entro la scadenza del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, la seconda entro il termine di versamento del secondo acconto.

Rivalutazione di terreni e di partecipazioni

Sono prorogati i termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti dall’1.01.2024 da parte delle persone fisiche. E’ fissata un’aliquota dell’imposta sostitutiva unica pari al 16%.
Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30.06.2024 ( nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo) e la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30.06.2024.

Plusvalenza su cessione di fabbricati con interventi superbonus

A decorrere dall’1.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Sono esclusi, dalla previsione di cui sopra, gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Locazioni brevi: aumento dell'aliquota al 26%

La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’01.01.2024, la cedolare secca trovi applicazione con aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato a tale tipo di locazione.

Ritenuta su bonifici parlanti all'11%

A decorrere dall’01.03.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%. La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

Dall’1.04.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Incremento della soglia di non imponibilità per i fringe benefit

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e le spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tassazione dei premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati anche per l’anno 2024.

Nuove aliquote IVIE e IVAFE

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedere 0,76% all’1,06% mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Tale incremento si applica a decorrere dall’01.01.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data precedente.

Divieto di compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Tale novità si applica a decorrere dall’1.07.2024 e riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
In caso di compensazione in violazione di quanto sopra e in presenza di credito esistente, la sanzione applicabile è pari al 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.

F24: esteso l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'AE

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Viene previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Termine iniziale di compensazione dei crediti INPS e INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro (non agricoli) a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva oppure dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Pignoramento presso terzi: novità

Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo. In particolare, l’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta.
La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Modifiche alle aliquote IVA

Viene confermata l’aliquota Iva ridotta al 10% sul pellet per i soli mesi di gennaio e febbraio 2024.

Viene invece innalzata l’aliquota dal 5% al 22% su:

  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
  • pannolini per bambini;
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Viene innalzata dal 5 al 10% l’aliquota Iva applicata su prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali.

Sgravio IVA tax free shopping

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.01.2024.

Contributo Sabatini: rifinanziamento

In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

Plastic tax e Sugar tax: rinvio

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.07.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”) e all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Tasso legale al 2,5%

Il tasso di interesse legale, a partire dal 1° gennaio 2024, è stabilito in misura pari al 2,5%, in luogo del precedente saggio del 5%.

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