Bonus barriere architettoniche: novità e clausola di salvaguardia

16 Gennaio 2024di Anna Carollo

Il Bonus barriere architettoniche è un incentivo introdotto con la Legge di Stabilità per il 2022 e prevede la possibilità di godere di un bonus del 75% sugli interventi, in edifici esistenti, destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Bonus, fruibile per i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2025, riguarda tutti, anche le imprese.

La Legge di Stabilità per il 2024 ha profondamente modificato la norma originaria, limitando il bonus oggetto della presente trattazione sotto molteplici punti di vista.

In particolare, relativamente alle spese sostenute dal 30.12.2023, possono godere del bonus solo quelle relative a “scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”. Escono quindi dal beneficio le spese per interventi aventi per oggetto, tra gli altri, infissi, pavimenti e servizi igienici.

Si segnala, inoltre, l’estensione del blocco alla cessione anche per tale tipo di bonus, con riguardo alle spese sostenute dal 1.01.2024. In particolare, l’opzione sarà esercitabile se effettuata:

  • dai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • dalle persone fisiche, in relazione ad interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari a condizione che il contribuente sia al contempo:
  • titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • adibisca ad abitazione principale tale unità immobiliare;
  • abbia un reddito di riferimento superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119 c. 8-bis1 D.l. 34/2020. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.

Viene prevista una clausola di salvaguardia. Le opzioni di cessione o sconto in fattura sono possibili con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.12.2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi in edilizia libera:
  • siano già iniziati i lavori;
  • oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto sul prezzo. Non è prevista la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva la data di inizio lavori o la data di stipulazione dell’accordo.

Infine, la Legge 212/2023, colmando il buco normativo, ha previsto che il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal D.M. 236/89, debba risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati e che i pagamenti delle spese agevolate debba avvenire con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’art. 16-bis Tuir.