Circolare mensile | Agosto 2023

3 Agosto 2023

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso nel periodo estivo dal 7 al 25 agosto 2023 compresi

Nuova apertura dei bandi Simest

A partire dal 27 luglio 2023 è nuovamente possibile presentare domanda di contributo per l’ottenimento dei fondi SIMEST istituiti al fine di aumentare la competitività internazionale delle imprese.
Possono partecipare ai bandi le imprese con sede legale o operativa in Italia che alla data della domanda di contributo:

  • abbiamo depositato almeno due Bilanci relativi a due esercizi completi precedenti a tale data, ad eccezione della linea Partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema per la quale è necessario un solo bilancio depositato per importi totali di investimento fino a 150.000 euro;
  • rientrino nella classificazione da 1 a 9 secondo il credit scoring del Fondo di Garanzia.

Le linee di intervento agevolabili sono sei: transizione digitale o ecologica, inserimento in mercati esteri, certificazioni e consulenze in ambito di internalizzazione, ecologia o digitalizzazione, fiere ed eventi internazionali, e-commerce e temporary manager per la realizzazione di progetti di internalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica.
Tutte le linee di intervento Simest prevedono la concessione di un finanziamento a tasso agevolato della durata di 6 anni allo 0,464%, a cui si potrà aggiungere una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10% con un massimale di 100.000 euro, destinato alle PMI innovative, giovanili, femminili o con sede operativa al Sud e alle imprese con requisiti di sostenibilità.

Per i sistemi di accumulo fotovoltaici scelta tra credito d'imposta e detrazione

La Legge n. 234 del 2021 ha previsto un credito d’imposta per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2023 è stata definita la percentuale del credito nella misura del 9,1514% dell’importo richiesto. Il credito d’imposta è interamente utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, in dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente che ha presentato l’istanza per l’accesso al credito d’imposta nei termini previsti, ossia entro il 30 marzo 2023, può scegliere, se ritenuto più conveniente, di non utilizzare il credito d’imposta riconosciuto usufruendo, invece, della detrazione, senza alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Prestiti ai dipendenti: novità in tema di fringe benefit

Per i prestiti erogati ai dipendenti da parte del datore di lavoro è previsto un criterio speciale per il calcolo del fringe benefit in base al quale si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine dell’anno e l’importo degli interessi al tasso effettivo applicato.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E, ricorda che la disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata. Sono quindi ricompresi i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, mutuo ipotecario, cessione del quinto dello stipendio, erogazione di contributo a copertura degli interessi maturati.
Rimangono invece escluse le dilazioni di pagamento previste per i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate precisa, infine che nel caso di finanziamenti ai famigliari dei dipendenti il calcolo del fringe benefit deve essere effettuato sulla base dell’intera quota interessi.

Sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto

L’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16 D.L. 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, con conseguenza che nel calcolo dei termini non devono essere considerati i giorni ricompresi in questo arco temporale.
La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.
Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevedere un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Di conseguenza gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24 da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto 2023 possono essere effettuati entro il giorno 21 agosto 2023 (il giorno 20 cade di domenica).
Per quanto concerne i controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72 (cd. avvisi bonari) e i controlli formali (ai sensi dell’art. 36-ter D.p.r. 600/73) emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2023, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo. Se, invece, il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre. Infine, se il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.

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