La “stretta” alla cessione dei bonus minori: a fine lavori o a SAL realizzati

21 Marzo 2023di Anna Carollo

A differenza del Superbonus di cui all’art. 119 D.l. 34/2020, per il quale la cessione è consentita esclusivamente a Sal o fine lavori, ovvero a lavori realizzati, per i bonus cd. minori l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021, ha affermato che l’attestazione della congruità delle spese, richiesta per optare per la cessione del credito, non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

La sentenza della Cassazione sez. penale n. 42012 di novembre 2022 è intervenuta sull’argomento, restringendo notevolmente la possibilità di cedere i bonus minori, rispetto a quanto precedentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi citato.

La Terza Sezione penale della Suprema Corte è stata chiamata a giudicare su un grave caso di truffa, con fatture false e creazione di crediti inesistenti. In particolare, dalla sentenza emerge che le società coinvolte, appartenenti agli stessi soggetti, fatturavano acconti per lavori agevolabili su interventi non eseguiti e cedevano tra di loro i crediti relativi.

La Corte non si è fermata a confermare quanto già asserito dall’Agenzia Entrate nel suo documento di prassi, ma si è spinta oltre, limitando la cessione anche dei bonus minori alla sola fine lavori o al raggiungimento di uno stato avanzamento lavori, previa attestazione da parte del tecnico della realizzazione degli interventi fino al raggiungimento del SAL e la congruità delle spese. Sarebbe quindi impossibile apporre il visto di conformità su lavori non a SAL perché il tecnico non potrebbe asseverarli.

L’Ordine nazionale dei dottori commercialisti ha richiesto la formalizzazione di una norma interpretativa per fare salve tutte le cessioni effettuate prima della sentenza di cui sopra senza le caratteristiche ivi richieste. Ad oggi, tuttavia, tale norma interpretativa non è ancora stata emanata.