CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO MILLEPROROGHE"
Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” cd. Milleproroghe. Si illustrano di seguito le principali novità.
Bonus investimenti in beni strumentali
È disposta la proroga, dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023, per il completamento degli investimenti in beni strumentali nuovi, ordinari e 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Rammentiamo che un investimento in beni strumentali si intende “prenotato” qualora alla data del 31 dicembre 2022 sia stato accettato l’ordine di acquisto da parte del venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo dell’investimento.
La proroga consente di completare l’investimento entro il 30 novembre 2022 e di beneficiare delle aliquote previste per il 2022.
Comunicazione cessione del credito e spese edilizie condominiali
Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per la trasmissione dei Modelli di cessione del credito o sconto in fattura per le spese edilizie per Superbonus 110% e bonus minori sostenute nel 2022, oppure per le rate residue in essere al 31 dicembre 2022.
Viene inoltre prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’invio telematico della Comunicazione delle spese edilizie condominiali.
Agevolazione prima casa
Vengono sospesi nuovamente i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.
La nuova disposizione fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della norma, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo inoltre il rimborso di quanto già versato.
Rinviata al 2024 le sanzioni per le erogazioni pubbliche
La L. 127/2017 prevede specifici obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente sanzionati. La Legge di conversione interviene nuovamente sul termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni, differendolo al 1° gennaio 2024.
ULTERIORI NOVITA' DI PERIODO
Definizione delle irregolarità formali
La Legge di Stabilità ha previsto una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31 ottobre 2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.
A titolo esemplificativo, rientrano nella sanatoria l’omessa o irregolare presentazione delle Lipe quando l’imposta risulta assolta; l’omessa, irregolare o completa presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta delle scritture contabili quando l’errore non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta; la restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate con risposte incomplete o non veritiere; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni entro il 31 marzo 2023.
È necessario inoltre rimuovere l’irregolarità o l’omissione.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023.
Blocco alla cessione dei crediti per spese edilizie
Il D.l. 11/2023 pubblicato in G.U. il 16 febbraio 2023 introduce il blocco alla cessione dei crediti e sconto in fattura dei crediti edilizi a partire dal 17 febbraio 2023.
La norma contiene una clausola di salvaguardia. In particolare, per gli interventi Superbonus è possibile ancora procedere alla cessione del credito se si è in possesso della Cilas alla data del 16 febbraio 2023 e, in caso di interventi su parti comuni condominiali, risulta anche adottata la delibera assembleare di approvazione degli interventi. Per gli interventi cd. minori, invece, la cessione del credito è salva se risulta presentata, entro la stessa data, la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, oppure siano già iniziati i lavori in caso di interventi in edilizia libera. In relazione a quest’ultimo punto, ci si domanda come documentare l’apertura del cantiere e si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Limitazione della responsabilità nell'acquisizione dei crediti edilizi
Il D.l. 11/2023 ha introdotto, inoltre, importanti novità in tema di responsabilità solidale nell’acquisizione dei crediti edilizi.
In particolare, viene introdotto il nuovo comma 6-bis all’art. 121 D.l. 34/2020 il quale stabilisce che, fermo restando le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari se dimostrano di essere in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo o, in caso di edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il committente attesta la data di inizio lavori;
- notifica preliminare all’Asl o, nel caso non sia richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale storica;
- fatture, ricevute e altri documenti di spesa, nonché i bonifici;
- asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi con ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni condominiali, verbale di assemblea di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione di dette spese;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista;
- visto di conformità;
- attestazione di avvenuta osservanza della normativa antiriciclaggio rilasciata dai soggetti che intervengono nelle cessioni.
L’esclusione dalla responsabilità, in caso di illecito, riguarda anche gli acquirenti correntisti non persone fisiche. Tali soggetti dovranno farsi rilasciare dalla banca un’attestazione di possesso, da parte dell’istituto, di tutta la documentazione elencata al nuovo comma 6-bis.
Rottamazione quater: prospetto informativo AER
Con riferimento alla rottamazione quater la cui domanda è in scadenza il 30 aprile 2023, vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un prospetto informativo dove è indicato, per ciascuna cartella, il debito attuale e il debito a seguito di una richiesta di definizione.
Il prospetto può essere richiesto tramute l’area riservata del sito o, in alternativa, tramite un apposito form nell’area pubblica, allegando la domanda sottoscritta dal contribuente.
Il nostro Studio è a disposizione per effettuare la richiesta e le opportune valutazioni di convenienza.
Comunicazione crediti energia e gas del 2022
Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 3° e 4° trimestre 2022.
I soggetti obbligati all’invio del Modello sono esclusivamente i beneficiati dei crediti che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti, pertanto, coloro che alla dara del 16 marzo avranno esaurito il credito di imposta compensabile non dovranno effettuare alcuna comunicazione.
Il mancato invio della comunicazione entro il 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Il Modello di Comunicazione può essere inviato direttamente dal contribuente dalla propria area riservata fisconline / entratel oppure tramite un intermediario.
Lo Studio è a disposizione per effettuare la compilazione e trasmissione della Comunicazione.
INPS gestione separata: aliquote contributive anno 2023
Le aliquote di contribuzione alla Gestione separata INPS per il 2023 sono così determinate:
Liberi Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
35,03%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 1,31 DIS-COLL) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
Le aliquote previste si rendono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2023 è pari ad euro 113.520.
Il minimale per l’accredito contributivo si determina applicando le aliquote della Gestione separata al minimale di reddito pari, nel 2023, a 17.504 euro. Ne consegue che, nell’anno corrente, detto valore è pari a:
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 17.504 | 24% | € 4.200,96 |
€ 17.504 | 26,23 % | € 4.591,30 |
€ 17.504 | 33,72 % | € 5.902,35 |
€ 17.504 | 35,03 % | € 6.131,65 |
INPS gestione artigiani/commercianti: le aliquote contributive per l'anno 2022
Con la circolare n. 19/2023 l’Inps è intervenuta in merito alla contribuzione dovuta per il 2023 degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, fissando i limiti minimi e massimi di retribuzione annua ed i valori delle relative aliquote.
Per il 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è di euro 17.504, mentre il massimale è pari ad euro 86.983 per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e pari ad euro 113.520 per gli altri.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a 52.190 | 24,00 % | 24,48 % |
da 52.190 | 25,00 % | 25,48 % | |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 52.190 | 23,25 % | 23,73 % |
da 52.190 | 24,25 % | 24,73 % |
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità) | 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) | 4.161,14 (4.161,14 IVS + 7,44 maternità) |
In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
Iª rata fissa: 16 maggio 2023;
IIª rata fissa: 21 agosto 2023;
IIIª rata fissa: 16 novembre 2023;
IVª rata fissa: 16 febbraio 2024.
Si ricorda che le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.