Il D.l. 11/2023 pubblicato in G.U. il 16 febbraio 2023 ha introdotto importanti novità in tema di responsabilità solidale nell’acquisizione dei crediti edilizi, oltre al blocco delle cessioni di detti crediti.
In particolare, viene introdotto il nuovo comma 6-bis all’art. 121 D.l. 34/2020 il quale stabilisce che, fermo restando le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari se dimostrano di essere in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo o, in caso di edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il committente attesta la data di inizio lavori;
- notifica preliminare all’Asl o, nel caso non sia richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale storica;
- fatture, ricevute e altri documenti di spesa, nonché i bonifici;
- asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi con ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni condominiali, verbale di assemblea di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione di dette spese;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista;
- visto di conformità;
- attestazione di avvenuta osservanza della normativa antiriciclaggio rilasciata dai soggetti che intervengono nelle cessioni.
L’esclusione dalla responsabilità, in caso di illecito, riguarda anche gli acquirenti correntisti non persone fisiche. Tali soggetti dovranno farsi rilasciare dalla banca un’attestazione di possesso, da parte dell’istituto, di tutta la documentazione elencata al nuovo comma 6-bis.
Il D.l. 11/2023 introduce, inoltre, il blocco alla cessione dei crediti e sconto in fattura dei crediti edilizi a partire dal 17 febbraio 2023. La norma contiene una clausola di salvaguardia. In particolare, per gli interventi Superbonus è possibile ancora procedere alla cessione del credito se si è già in possesso della Cilas e, in caso di interventi su parti comuni condominiali, risulta anche adottata la delibera assembleare di approvazione degli interventi. Per gli interventi cd. minori, invece, la cessione del credito è salva se risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, oppure siano già iniziati i lavori in caso di interventi in edilizia libera. In relazione a quest’ultimo punto, ci si domanda come documentare l’apertura del cantiere e si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli interventi, quindi, che non rientrano nella clausola di salvaguardia non rimane che la detrazione in dichiarazione, con la possibilità di perdere parte o tutto il credito in caso di incapienza o regimi fiscali che non ammettono la detrazione, come ad esempio il regime forfetario.
Si precisa che il blocco delle cessioni non riguarda il bonus verde e il bonus mobili per i quali non è mai stata ammessa tale possibilità, né le cessioni di crediti diversi da quelli edilizi, come ad esempio la cessione del credito da Super Ace oppure la cessione dei crediti energia e gas.