Riaperta la rottamazione dei ruoli

9 Febbraio 2023di Anna Carollo

La Legge di Bilancio 2023 riapre la rottamazione dei ruoli consegnati all’Agente della Riscossione tra l’1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La definizione in commento permette di ridurre il debito solamente a capitale, spese esecutive e di notifica, con stralcio quindi di sanzioni, interessi, mora e aggi.

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2023 tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione oppure tramite il form presente nel sito stesso. Nell’istanza devono essere indicati i numeri delle cartelle per i quali si intende accedere alla definizione e il numero di rate prescelto. A tal proposito, il pagamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure fino a 18 rate trimestrali, le prime due delle quali di importo pari al 10% del debito. L’ente della riscossione comunica l’esito della domanda a mezzo PEC entro il 30 giugno 2023.

La rottamazione è fruibile:

  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le pre­ce­denti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscos­sio­ne non può avviare azioni esecutive né disporre fermi ammini­strativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di pre­sen­­tazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipo­teca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantie­ne i suoi effetti e il titolo di prelazione. È possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pub­bliche amministrazioni per i pagamenti superiori a 5.000 euro.

Per quanto riguarda i carichi delle Casse ed Enti previdenziali di diritto privato e dei Comuni, la Legge di Bilancio prevede che possano rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet.

In caso di tardivo pagamento della rata oltre 5 giorni dalla scadenza originaria oppure in caso di omesso versamento della stessa viene meno lo stralcio delle san­zioni, degli interessi e degli aggi. A differenza delle precedenti rottamazioni, nel caso di decadenza dal beneficio per tardivo o omesso pagamento di una rata sarà però possibile rateizzare le cartelle precedentemente rottamate.