Circolare mensile | Dicembre 2022

5 Dicembre 2022

Fringe Benefit: nuova soglia di 3.000 euro

Il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) prevede una nuova soglia annuale di non imponibilità delle erogazioni in natura ai dipendenti a euro 3.000, che supera la precedente soglia di euro 600.
I beni in natura erogati possono consistere in buoni spesa, buoni carburante, rimborsi per il caro utenze o anche normali beni di acquisto. La soglia prevista è annuale, prende in considerazione le erogazioni avvenute nel corso del 2022 ed effettuate entro e non oltre il 12 gennaio 2023.
In caso di superamento del limite, il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito, comportando quindi la perdita dell’agevolazione.

Bonus carburante 200 euro ai dipendenti

Il Decreto Legge n 21/2022 (Decreto Crisi Ucraina) ha riconosciuto al datore di lavoro, per l’anno 2022, la possibilità di assegnare gratuitamente ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni carburante per un ammontare massimo di euro 200. L’importo di tali buoni non concorre alla formazione del reddito per il dipendente ed è un costo totalmente deducibile per l’impresa.
Tale soglia va a sommarsi alla suddetta soglia del fringe benefit di euro 3.000, prevedendo di fatto la possibilità di effettuare erogazioni in natura totalmente esenti fino a euro 3.200.

Semplificazioni versamento imposta di bollo sulle e-fatture

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2023 la soglia attualmente prevista di euro 250, al di sotto della quale è consentito rinviare il versamento dell’imposta di bollo al trimestre successivo (ammesso solo per i versamenti riferibili al primo e al secondo trimestre), è innalzata a € 5.000.

Il nuovo regime forfettario nella bozza di Stabilità

La bozza della legge di Bilancio 2023 modifica i limiti per l’accesso e il mantenimento del regime forfetario.
Dal 2023 il limite di ricavi e compensi da non superare per mantenere i benefici del regime a imposta sostitutiva è elevato dagli attuali 65.000 a 85.000 euro.
In caso di superamento con ricavi e compensi posizionati fra 85.000 e 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfetario avrà effetto dal 01.01 dell’anno successivo.
Nel caso in cui l’ammontare dei ricavi e dei compensi incassati su base annua superi invece i 100.000 euro la fuoriuscita avverrà già nell’esercizio in cui avviene il superamento.
Restano invariate tutte le altre condizioni, sia oggettive che soggettive, per l’accesso ed il mantenimento del regime forfettario con imposta sostitutiva.
Tali novità dovranno essere confermate dal testo definitivo della Legge di Stabilità che sarà pubblicata entro la fine dell’anno.

Fattura elettronica per i forfettari

Ricordiamo dal 1° gennaio 2023 saranno obbligati alla fatturazione elettronica i forfettari che nel corso dell’esercizio 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 25.000.
Laddove tale limite non sia superato la fatturazione elettronica rimane una facoltà, ad eccezione delle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Limiti all'uso del contante dal 2023

Dal 1° gennaio 2023 la soglia dei pagamenti in contanti si innalzerà dagli attuali euro 2.000,00 ad euro 5.000,00: saranno leciti i pagamenti non tracciati fino ad euro 4.999,99.
Sono previste sanzioni sia per chi effettua i pagamenti oltre il limite sia per chi riceve denaro e non provvede a comunicare l’irregolarità.

Autodichiarazione Aiuti di Stato: ulteriore proroga al 31/01/2023

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 233822, dispone la proroga al 31 gennaio 2023 della scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID di cui al D.M. 11 dicembre 2021 in luogo del termine del 30 novembre 2022 prima previsto, frutto di una prima proroga dell’iniziale termine del 30 giugno 2022.

Nuova nomenclatura TARIC 2023

Con il regolamento di esecuzione UE n. 2022/1998 viene aggiornata l’elenco TARIC che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
Sono stati aggiornati i codici di Nomenclatura combinata di talune merci e aggiunte delle sottovoci doganali.
Il nuovo regolamento è disponibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/nomenclatura-combinata.

Esonero invio telematico dei corrispettivi per le operazioni marginali

Ricordiamo che, come disposto dal D.M. 24 dicembre 2019, è previsto l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le operazioni marginali, ovvero per le operazioni che rimangono nel limite dell’1% del volume d’affari complessivamente generato nell’anno precedente.
Con la fine dell’anno i soggetti interessati dovranno quindi procedere con il controllo del rispetto di tali limiti e nel caso in cui tali limiti vengano superati, dotarsi di appositi registratori.

Acconti Iva 2022

Entro il 27 dicembre 2022, i soggetti passivi Iva, che si trovavano in una posizione debitoria nel mese di dicembre 2021 per i mensili, ovvero, nell’ultimo trimestre 2021 per i trimestrali, dovranno provvedere al versamento dell’acconto Iva.
Vi segnaliamo che entro metà dicembre lo Studio invierà, a chi obbligato al versamento, il modello F24 per il pagamento dell’acconto.

Fatture 2022 a fine anno

La regola generale di detrazione dell’Iva stabilisce che tale diritto spetta all’acquirente che riceve, entro il 15 del mese successivo, la fattura relativa ad un’opzione svolta nel mese precedente.
Le fatture elettroniche di fine anno costituiscono l’eccezione alle regole generali: l’Iva è detraibile per il committente nella liquidazione del mese di dicembre solo se riceve la fattura entro il 31 dicembre 2022.
Pertanto, una fattura emessa a dicembre 2022 e recapitata al cliente nel 2023 comporta quanto segue:
– il fornitore versa l’Iva dovuta nella liquidazione di dicembre 2022 (scadenza 16 gennaio 2023);
– il cliente detrae l’Iva nella liquidazione di gennaio 2023 (scadenza 16 febbraio 2023).

Conservazione fatture elettroniche 2021

Si ricorda che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2021, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 28 febbraio 2023.
Ricordiamo che sono oggetto di conservazione anche le fatture emesse tramite portale GSE.

Detrazione IVA all'importazione: dismissione del DAU

Con l’avviso n. 5111592 dell’11 novembre 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la definitiva dismissione del messaggio “IM” per le bollette doganali di importazione a decorrere dal 30 novembre 2022. A partire da tale data, quindi, le importazioni non saranno più documentate dal documento amministrativo unico, cd. DAU.
Diviene dunque effettiva la nuova procedura di re-ingegnerizzazione del sistema AIDA, avviata lo scorso 9 giugno.
Al fine di prelevare i documenti all’importazione occorrerà accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Dogane (PUDM), a seguito di accreditamento del legale rappresentante, accedendo al servizio “Gestione documenti – documenti doganali”.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 417/2022, ha confermato che per poter detrarre l’Iva all’importazione sarà necessario entrare in possesso del “prospetto di riepilogo ai fini contabili”, disponibile all’interno del PUDM.

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