Circolare di approfondimento – Decreto Aiuti

28 Maggio 2022

Il 17 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Nel seguito si riportano le novità più rilevanti.

Incremento del credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. "gasivore"

Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, (più di 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm³/anno) è stato rideterminato nella misura del 25%.
L’agevolazione riguarda l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Per accedere a tale credito d’imposta è necessario che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Il credito deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 con codice tributo 6962.

Credito imposta a favore delle imprese non gasivore e non energivore

Le imprese non gasivore hanno diritto a un credito d’imposta commisurato al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tale diritto è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre del 2022 è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio di riferimento al primo trimestre 2019.
Per le imprese non energivore (con consumo di energia inferiore a 1 Gwh/anno) dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW possono fruire di un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale agevolazione spetta se il prezzo della componente energetica, calcolato come media riferita al primo trimestre del 2022, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Per entrambe le tipologie di credito d’imposta la fruizione avviene esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare per il credito d’imposta gas dedicato alle imprese non gasivore è 6964, mentre quello dedicato al credito d’imposta spettante alle imprese non energivore è 6963.

Superbonus case unifamiliari e villette, termine per il 30% dei lavori dilazionato al 30 settembre 2022

È confermata la proroga al 30 settembre 2022 quale termine ultimo di effettuazione lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, al fine del riconoscimento della detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’agevolazione Superbonus 110% su singole unità immobiliari dalle persone fisiche.

Credito d'imposta beni strumentali

Per gli investimenti in beni immateriali nuovi con caratteristiche 4.0, l’aliquota del credito d’imposta è aumentata dal 20% al 50% fino al 31 dicembre 2022, è stata effettuata la prenotazione con pagamento di acconti pari almeno al 20% del valore dei beni.

Credito d'imposta formazione 4.0

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche 4.0, le aliquote previste per il credito d’imposta sono aumentate dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Mise e che i risultati di tale formazione risultino certificati con le modalità stabilite dal medesimo decreto di prossima emanazione.

Garanzie SACE a favore delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese che necessitano di sopperire a carenze di liquidità e che dimostrino che la crisi ucraina in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa.

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Sono stati stanziati 130 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di piccole medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compresi gli approvvigionamenti di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 rispetto al medesimo periodo del 2019. Per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2020 il periodo di raffronto è il 2021 e non il 2019;
  • hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 rispetto al medesimo periodo del 2019.

Le risorse stanziate saranno ripartite tra le imprese aventi diritto. L’importo riconosciuto è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi ai mesi da febbraio ad aprile 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. Tali percentuali sono determinate come segue:

  • 60% a fronte di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 (2021 per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2020) non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40% a fronte di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 (2021 per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2020) superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

Si attende apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico per conoscere le modalità attuative di erogazione delle risorse, il termine e le modalità di presentazione delle domande.

Riapertura Sace Simest 394/1981 dal 3 giugno 2022 e misure a favore di imprese esportatrici

In vista della prossima riapertura delle attività di ricezione da parte di Simest per le domande di agevolazione al fondo 394/1981, il Decreto Aiuti dispone che tali risorse possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile, con tale misura, ottenere il cofinanziamento a fondo perduto per un importo non superiore al 40% dell’investimento complessivo di sostegno.

Indennità lavoratori dipendenti, pensionati, altre categorie di soggetti e Fondo per il sostegno dei lavoratori autonomi

È riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro, tra gli altri, ai seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti: non devono risultare titolari di trattamento pensionistico e non devono aver beneficiato nel primo quadrimestre del 2022 dell’esonero contributivo. Tale beneficio è riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
  • soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022: è riconosciuto in presenza di reddito soggetto a Irpef non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 iscritti alla gestione separata e con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c..

Viene istituito un apposito fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano percepito altre indennità e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo che verrà definito da un apposito decreto di prossima emanazione.

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Si forniscono di seguito i recenti chiarimenti forniti con riguardo alle agevolazioni energetiche.

Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. "Energivore"

Rammentiamo che per le imprese c.d. energivore (con consumo di energia pari almeno a 1 Gwh/anno) è riservato un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, mentre è stato incrementato al 25% con riferimento al secondo trimestre 2022.
Il credito deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 con codice tributo 6960 per il primo trimestre 2022 e codice tributo 6961 per il secondo trimestre 2022.

Energivori: chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sui requisiti

Le agevolazioni riconosciute ai soggetti cd. Energivori, più volte citati in precedenti contributi, richiedono che l’impresa beneficiaria risulti in possesso dei seguenti requisiti:

  • sostenere un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh/anno (ossia 1.000.000 di chilowattora all’anno);
  • operare in determinati settori contemplati agli Allegati 3 e 5 della Comunicazione 2014/C 200/1 della Commissione europea;
  • risultare iscritta nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto da CSEA.

L’iscrizione all’elenco avviene con modalità telematica all’interno del portale della CSEA compilando un’apposita dichiarazione e solo all’interno di “finestre temporali” determinate annualmente. Con la circolare n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire delle agevolazioni, è necessario che le imprese Energivore risultino regolarmente iscritte nell’elenco tenuto dal CSEA. Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.
Per le imprese operanti nei settori ricompresi nel citato Allegato 5, è richiesto, inoltre, il calcolo di un indice di intensità elettrica e, tale indicatore, deve risultare superiore al 20% del valore aggiunto lordo.

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