Deducibili le spese di sponsorizzazione in cui compare solo il logo dell’azienda

12 Maggio 2022di Alberto Pegoraro

La Corte di Cassazione (Sez. V, Sent. 07/04/2022, n. 11324), richiamando alcuni precedenti, dà ragione al contribuente che si era visto contestare la deducibilità del costo e la detraibilità dell’iva da parte dell’Agenzia delle Entrate di una sponsorizzazione sportiva.

In particolare, l’organo accertatore aveva contestato alla società che le spese relative all’utilizzo da parte di un pilota di kart, impegnato in gare sportive a livello internazionale, del semplice logo della società, senza alcun concreto riferimento ai prodotti fabbricati, fossero indeducibili perché il contribuente non aveva dato alcuna dimostrazione di quale fosse l’effettivo ritorno in termini di incremento del fatturato conseguente alla sponsorizzazione. L’Agenzia contestava, inoltre, che le gare si svolgessero in ambienti internazionali mentre i prodotti commercializzati non fossero di largo consumo.

La Corte ha invece ritenuto sussistente l’inerenza della spesa in quanto la pubblicizzazione del marchio o del prodotto attraverso un’attività di sponsorizzazione deve tradursi anche solo in un vantaggio “potenziale” e “indiretto” per l’impresa sponsorizzante. Il principio dell’inerenza deve infatti esprimere «la riferibilità dei costi sostenuti all’attività di impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura».

Il contribuente, parzialmente soccombente in primo grado e vittorioso davanti ai giudici regionali, si è visto riconoscere la correttezza del suo operato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.