Iva e trasporti internazionali di beni: una guida pratica per chiarire le nuove regole

A partire dal 1° gennaio 2022, i servizi di trasporti internazionali effettuati da sub-trasportatori e da sub-vettori sono imponibili Iva nella misura ordinaria. Più precisamente, le prestazioni di trasporto internazionale di beni usufruiscono del regime di non imponibilità Iva solo se rese:

  • all’esportatore;
  • al titolare del regime di transito o della temporanea importazione;
  • all’importatore (sempre che i corrispettivi siano assoggettati all’imposta in dogana);
  • al destinatario dei beni;
  • al prestatore dei servizi di spedizione dei beni stessi (spedizioniere).

Nello specifico, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, decreto “Fisco-Lavoro”, convertito in legge n. 215/2021, ha apportato significative modifiche all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, le quali trovano la loro applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Anteriormente alla modifica introdotta dal decreto “Fisco-Lavoro”, il regime di non imponibilità disciplinato dall’art. 9, nell’ambito del trasporto internazionale, era condizionato al rispetto di un unico requisito: il servizio di trasporto doveva avere ad oggetto un bene in esportazione o in importazione. In base a codesta versione dell’art.9, l’applicazione del regime era prevista anche nel caso in cui il bene fosse trasportato da più vettori o da terzi sub-contraenti.

La nuova formulazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 aggiunge, invece, un ulteriore requisito per l’applicabilità del regime di favore, ovvero la necessità che il servizio di trasporto sia reso direttamente a uno dei soggetti elencati al terzo comma dell’art. 9 (esportatore, titolare del regime di transito, importatore, destinatario dei beni o prestatore dei servizi di cui all’art. 9 comma 1 n. 4 del DPR 633/72).

In base a tale previsione, le prestazioni “a monte” rispetto al rapporto diretto con i soggetti individuati (servizi di trasporto internazionale effettuati dai sub-trasportatori (sub-vettori)), dal 1° gennaio 2022 sono imponibili Iva nella misura ordinaria.

Per quanto concerne la determinazione della rilevanza territoriale del servizio di trasporto, la circolare n. 5/E del 2022 ha confermato che nei rapporti “B2B” si applica la regola generale di cui art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, per la quale il luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente.

Di seguito si sintetizzano le diverse casistiche che si possono presentare.

Committente soggetto passivo IVA italiano e trasportatore stabilito in Italia

Nazionalità vettore Nazionalità committente Paese di presa consegna Paese di destinazione finale Trattamento ai fini IVA
ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA Operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. Il prestatore del servizio di trasporto emette la fattura con aliquota Iva ordinaria.
ITALIA UE
UE ITALIA
UE UE
EXTRA-UE EXTRA-UE
ITALIA EXTRA-UE Operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. Il prestatore del servizio di trasporto emette la fattura in regime di non imponibilità di cui all’art.9.
UE EXTRA-UE
EXTRA-UE ITALIA Operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. Il prestatore del servizio di trasporto emette la fattura in regime di non imponibilità di cui all’art.9, se il trasporto è stato assoggettato all’imposta in dogana, altrimenti il prestatore deve emettere la fattura con aliquota Iva ordinaria.
EXTRA-UE UE

 

Committente soggetto passivo IVA italiano e trasportatore stabilito in altro paese della UE diverso dall’Italia

Nazionalità vettore Nazionalità committente Paese di presa consegna Paese di destinazione finale Trattamento ai fini IVA
UE ITALIA ITALIA ITALIA Operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. Il prestatore del servizio di trasporto emette la fattura senza applicazione dell’Iva e il committente soggetto Iva italiano integra la fattura con l’applicazione dell’Iva e l’invio allo SDI per assolvere all’esterometro. L’operazione rientra negli elenchi Intrastat acquisti.
ITALIA UE
UE ITALIA
UE UE
EXTRA-UE EXTRA-UE
ITALIA EXTRA-UE Trasporto di beni all’esportazione: Il prestatore del servizio emette la fattura senza applicazione dell’Iva e il committente soggetto Iva italiano integra la fattura con l’applicazione della non imponibilità art. 9 e l’invio allo SDI.
UE EXTRA-UE
EXTRA-UE ITALIA Trasporto di beni all’ importazione: Il prestatore del servizio emette la fattura senza applicazione dell’Iva. Il committente soggetto Iva italiano integra la fattura con l’applicazione della non imponibilità art. 9 se il trasporto è stato assoggettato all’imposta in dogana, altrimenti il servizio è rilevante ai fini Iva.
EXTRA-UE UE

 

Qualora il trasportatore sia un soggetto extra-UE, e il committente del trasporto sia sempre un soggetto passivo Iva italiano, in tutte le casistiche elencate nella tabella sopra riportata, il committente dovrà procedere con l’emissione dell’autofattura, in luogo dell’integrazione, con l’applicazione dell’Iva o con l’applicazione della non imponibilità ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 633/1972, a seconda del paese di presa di consegna e di destinazione del bene.

Si precisa che fino al 30.06.2022 per la fattura di integrazione e l’emissione dell’autofattura non vi è l’obbligo di trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI). La gestione non elettronica di tali documenti comporta l’obbligo di presentazione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. Esterometro).

A partire dal 01.07.2022, salvo eventuali proroghe, i documenti summenzionati dovranno obbligatoriamente essere trasmessi in formato elettronico allo SDI.