Circolare mensile | Aprile 2022

8 Aprile 2022

Istanza per rimborso o compensazione iva trimestrale

Il 30 aprile 2022 scade il termine per la presentazione della richiesta di compensazione o rimborso del credito Iva formato nel primo trimestre dell’anno.
Si ricorda che per la richiesta di compensazione di crediti Iva trimestrali, che progressivamente superano l’importo di 5.000 euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità del professionista.
L’apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale non è, invece, necessaria per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito Iva di importo annuale inferiore o pari ad euro 30.000.

Blocco telematico Agenzia delle Entrate: scadenze prorogate all'11 aprile 2022

Con il provvedimento 103772/2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga all’11 aprile 2022 per tutti gli adempimenti telematici che risultavano in scadenza nei giorni 30 e 31 marzo 2022 a causa dell’irregolare funzionamento dell’attività degli uffici dell’Agenzia e dei collegamenti telematici e telefonici riscontrati nell’arco delle due giornate.
Pertanto, si intendono prorogati all’11 aprile gli obblighi di trasmissione telematica delle fatture elettroniche, la presentazione del modello Eas, del modello Intra-12, la trasmissione della dichiarazione e al versamento dell’Iva mensile per gli aderenti al regime Ioss, oltre alla dichiarazione dei redditi per le società con periodo d’imposta fino al 30 aprile 2021.
Vi invitiamo a riscontrare all’interno dell’area Fatture e Corrispettivi l’effettiva trasmissione delle fatture eventualmente emesse nei giorni 30 e 31 marzo scorso. Qualora le medesime non risultassero presenti sarà possibile provvedere con la trasmissione nei termini entro lunedì 11 aprile.

Cartelle di pagamento notificate dal 1° aprile 2022

Si rammenta che per le cartelle di pagamento che verranno notificate a partire dal 1° aprile 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica. La legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) aveva disposto che tale termine ordinario venisse eccezionalmente allungato a 180 giorni per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Rimessioni in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate, è considerato tempestivo se effettuato:
– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.
Per ognuna delle scadenze richiamate si applica la tolleranza dei 5 giorni. Considerato che la prima scadenza cade di sabato, saranno considerati validi anche i pagamenti effettuati entro il 9 maggio 2022.
Nel caso in cui, nel frattempo, siano state avviate procedure esecutive e cautelari esse sono estinte per effetto della suddetta proroga.

Buoni carburante non imponibili per i dipendenti

Il D.L. n. 21/2022 (cd. Decreto Ucraina) prevede, per il solo anno d’imposta 2022, la possibilità per il datore di lavoro di erogare buoni benzina fino a 200 euro ai lavoratori dipendenti. Tale importo non concorre alla formazione del limite di esenzione di euro 258,23 per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir.

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali trasmissione online

Con la nota 24 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali viene reso disponibile sul sito Servizi Lavoro un canale dedicato al nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali al quale sarà possibile accedere tramite credenziali SPID o CIE.
Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail mentre, dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido sarà il portale online.
L’omessa comunicazione, o le comunicazioni effettuate tramite e-mail successivamente alla data del 1° maggio, è punibile con sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Fatturazione con la Repubblica di San Marino

Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni effettuate verso operatori sanmarinesi (natura dell’operazione N3.3 e codice destinatario “2R4GTO8”), mentre la trasmissione della fattura allo Sdi è e sarà facoltativa anche dopo il 1° luglio 2022 per le prestazioni di servizi.
In caso di emissione della fattura elettronica, l’Ufficio tributario di San Marino verifica l’assolvimento dell’Iva all’importazione e convalida la regolarità dell’e-fattura, comunicando l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate, visibile nell’area personale di <<Fatture e Corrispettivi>>.
Se, invece, si procede con l’emissione della fattura cartacea, è ancora necessario ottenere l’esemplare vistato dall’Ufficio estero.
Con l’introduzione dell’e-fattura nell’interscambio con San Marino, dovrebbe venir meno anche l’obbligo di compilazione dell’esterometro.

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori

Con riferimento alla rivalutazione disposta dall’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, relativa a marchi ed avviamento, la legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del DL 4/2022 (c.d. DL “Sostegni-ter”) dispone la possibilità di revocare anche civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020, oltre alle restanti possibilità:
– conservazione dell’ammortamento per diciottesimi, ma solo con versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata;
revoca, anche parzialmente, della sola disciplina fiscale dell’art. 110 del D.L. 104/2020.

Sospensione degli ammortamenti 2021

La sospensione degli ammortamenti è consentita anche per i bilanci relativi agli anni 2021 e 2022 ed è rivolta ai soli soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, che non adottano i principi contabili internazionali, indipendentemente dalla scelta effettuata nell’esercizio 2020.

Comunicazione delle opzioni per interventi edilizi entro il 29 aprile 2022

La legge di conversione del DL “Sostegni-ter” ha disposto la proroga al 29 aprile 2022 per la trasmissione della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

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