Istruzioni operative
La Manovra di Bilancio introduce alcune novità alla disciplina del credito di imposta beni strumentali. Le nuove disposizioni riguardano gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero quelli effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni: rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e corretto adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Sono escluse le imprese in crisi, comprese quelle in liquidazione volontaria.
A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli indicati nell’Allegato B alla L. 232/2016. Continuano, invece, ad essere esclusi i veicoli ex art. 164 Tuir, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni.
Con provvedimento del 13/01/2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta spettanti e, per una più chiara esposizione, illustriamo la normativa tenendo distinti i beni acquistati dal 1.01.2020 al 15.11.2020 e quelli acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
Investimenti dal 01.01.2020 al 15.11.2020
Tipologia di bene | Percentuale credito d’imposta | Periodi di fruizione | Da quanto è possibile compensare | Codice tributo | |
Ex. Superamm.to beni materiali | 6% | 5 anni dall’entrata in funzione | Dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’interconnessione |
6932 | |
Ex iperamm.to beni materiali | fino a 2,5 mln | 40% | 5 anni dall’interconnessione | 6933 | |
oltre a 2,5 mln entro 10 mln | 20% | ||||
Ex iperamm.to beni immateriali | 15% | 3 anni dall’interconnessione | 6934 |
I codici tributi devono essere inseriti nella sezione Erario e il campo “anno” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene ovvero dell’interconnessione.
Dicitura da inserire in fattura
Per gli acquisti effettuati fino al 15.11.2020 per poter usufruire in compensazione del credito d’imposta deve essere inserita in fattura la dicitura richiamante la legge agevolativa: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
Il Mise nella Faq 10.15 ha chiarito che per regolarizzare le fatture sprovviste di dicitura, sia in caso di fatture emesse in formato cartaceo, sia elettronico, sarà possibile apporre la dicitura con scritta indelebile direttamente sulla stampa cartacea.
Scritture contabili
Per agevolare l’utilizzo in compensazione del credito vi invitiamo a prevedere nel vostro piano dei conti specifici nuovi conti per una migliore gestione dei crediti stessi.
I mastrini di stato patrimoniale potrebbero assumere le seguenti denominazioni:
- Cred. Imposta investimenti ex.super 2020 (cod. 6932)
- Cred. Imposta investimenti materiali ex.iper 2020 (cod. 6933)
- Cred. Imposta investimenti immateriali ex.iper 2020 (cod. 6934)
Il mastrino di Ricavo, unico per tutte le tipologie di investimenti, potrebbe essere nominato “Contributi c/impianti” o “Altri ricavi beni strumentali”.
La scrittura per la rilevazione del credito sarà la seguente:
Cred. Imposta investimenti […] 2020 a Contributi c/impianti o Altri ricavi beni strumentali
Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021
Tipologia di bene | Percentuale credito d’imposta |
Periodi di fruizione | Da quanto è possibile compensare | Codice tributo | |
Ex. Superamm.to- materiali e immateriali “generici” | beni materiali fino a 2 mln | 10% | 3 anni dall’entrata in funzione (1 anno per imprese con ricavi inferiore a 5 mln di euro) | Dall’anno di entrata in funzione del bene o dell’interconnessione |
6935 |
beni immateriali fino a 1 mln | 10% | ||||
Ex iperamm.to beni materiali |
fino a 2,5 mln |
50% | 3 anni dall’interconnessione | 6936 | |
oltre a 2,5 mln entro 10 mln | 30% | ||||
oltre 10 mln entro 20 mln | 10% | ||||
Ex iperamm.to beni immateriali | 20% | 3 anni dall’interconnessione | 6937 |
I codici tributi devono essere inseriti nella sezione Erario e il campo “anno” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene ovvero dell’interconnessione.
Dicitura da inserire in fattura
Per gli acquisti effettuati dal 16.11.2020 per poter usufruire in compensazione del credito d’imposta deve essere inserita in fattura la dicitura richiamante la legge agevolativa: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”.
Il Mise nella Faq 10.15 ha chiarito che per regolarizzare le fatture sprovviste di dicitura, sia in caso di fatture emesse in formato cartaceo, sia elettronico, sarà possibile apporre la dicitura con scritta indelebile direttamente sulla stampa cartacea.
Scritture contabili
Per agevolare l’utilizzo in compensazione del credito vi invitiamo a prevedere nel vostro piano dei conti specifici nuovi conti per una migliore gestione dei crediti stessi.
I mastrini di stato patrimoniale potrebbero assumere le seguenti denominazioni:
- Cred. Imposta investimenti ex.super 2021 (cod.6935)
- Cred. Imposta investimenti materiali ex.iper 2021 (cod. 6936)
- Cred. Imposta investimenti immateriali ex.iper 2021 (cod. 6937)
Il mastrino di Ricavo, unico per tutte le tipologie di investimenti, potrebbe essere nominato “Contributi c/impianti” o “Altri ricavi beni strumentali”.
La scrittura per la rilevazione del credito sarà la seguente:
Cred. Imposta investimenti […] 2021 a Contributi c/impianti o Altri ricavi beni strumentali
Al fine di gestire correttamente il credito maturato e i suoi utilizzi, lo Studio è a disposizione per fornirvi un file Excel in cui riepilogare gli investimenti effettuati, anche per la gestione dei necessari risconti del contributo spettante.