Circolare di approfondimento – Novità FE 01.01.2021

2 Dicembre 2020

Nuovo tracciato fatturazione elettronica

Con la guida pubblicata il 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema della compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, sarà obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche del tracciato Xml per la fatturazione attiva. La fatturazione passiva secondo le nuove specifiche sarà facoltativa per tutto il 2021, salvo diventare obbligatoria dal 2022 qualora venga approvata una specifica norma contenuta nell’attuale bozza della Legge di Bilancio.

Modalità di compilazione dei diversi tipi di documento

Codice

Descrizione

Utilizzo

TD01 Fattura FE/esterometro
TD02 Acconto/anticipo su fattura FE
TD03 Acconto/anticipo su parcella FE
TD04 Nota di credito FE/esterometro
TD05 Nota di debito FE/esterometro
TD06 Parcella FE
TD07 Fattura semplificata FES
TD08 Nota di credito semplificata FES
TD09 Nota di debito semplificata FES
TD10 Fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro
TD11 Fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro
TD12 Documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno FE
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 FE
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) FE
TD21 Autofattura per splafonamento FE
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA FE
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) FE
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) FE
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE

*FE = Fattura Elettronica; FES = fattura elettronica semplificata

Di seguito sono illustrati alcuni chiarimenti sulle problematiche più ricorrenti.

Acconto/anticipo - Parcella

E’ consigliabile, non obbligatorio, distinguere tra i tipi documento TD01, TD02, TD03 e TD06. Infatti, è possibile emettere, in luogo dei menzionati tipi di documento, un documento con l’indicazione TD01 “Fattura” per tutte queste tipologie di operazione (acconti/anticipi e/o parcelle).

Note di credito - note di debito

Le note di credito devono essere emesse obbligatoriamente con il tipo documento TD04 “Nota di credito”. Si ricorda, infatti, che il file xml di nota di credito espone le cifre con segno positivo; è il TipoDocumento riportato che fa sì che l’operazione storni una precedente già fatturata.

Integrazione - Autofattura

Relativamente ai casi di reverse charge interno (a titolo esemplificativo, operazioni di acquisto ai sensi degli artt. 17, c. 6, e 74, c.7-8), attualmente è consentito effettuare l’integrazione della fattura in reverse charge con modalità “cartacea”, anche in presenza di fattura elettronica del fornitore. Resta ferma la conservazione in formato elettronico della fattura di acquisto ricevuta dallo SdI e la conservazione “analogica” del documento integrato.

Dal 1° gennaio 2021 sarà possibile integrare la fattura elettronica ricevuta, nell’ipotesi di reverse charge interno, con un’integrazione “elettronica”, creando quindi un documento Xml da trasmettere allo SdI, utilizzando il tipo documento TD16. L’Xml di integrazione sarà recapito esclusivamente al cessionario.

Anche per le operazioni di acquisto con l’estero (acquisti di beni e servizi intracomunitari e di servizi esteri) resta possibile la gestione “cartacea” dell’integrazione/autofattura. La conservazione dei documenti sarà “analogica”, salvo opzione facoltativa di conservazione elettronica dei documenti cartacei. In questo caso si rende necessaria la comunicazione delle operazioni mediante l’esterometro.
Con le nuove tipologie di documento in vigore sarà possibile effettuare l’integrazione/autofattura in formato elettronico, utilizzando il tipo documento TD17 (integrazione o autofattura per servizi intracomunitari ed esteri), TD18 (integrazione per acquisti di beni intracomunitari) e TD19 (acquisti da soggetti identificati o rappresentanti fiscali). Tale documento Xml sarà inviato allo SdI e questo consentirà di evitare la trasmissione dell’esterometro.
Si precisa che per poter inviare tramite SdI un documento di integrazione/autofattura del tipo TD16, TD17, TD18, TD19, sarà necessario richiedere un adeguamento alla propria software-house.

Esterometro - codici TD10 e TD11

Restano in vigore i codici TD10 e TD11 relativi ai TipoDocumento “acquisti beni UE” e “acquisti servizi UE” da utilizzare esclusivamente nella compilazione dell’esterometro.
Si tratta quindi di due TipoDocumento alternativi rispetto ai codici TD18 e TD17.

Nuovi codici natura Iva

Nelle nuove specifiche tecniche è stata modificata la codifica dei codici natura da inserire nel traccaito Xml della fattura elettronica.
Di seguito si riportano i codici natura con la descrizione degli articoli dell’operazione associata a ciascuno di essi.

Natura

Descrizione

Riferimento normativo

N1 Operazioni escluse (anticipazioni in nome e per conto, interessi di mora, penalità) Art. 15 Dpr 633/72
N2.1 Operazioni prive dei requisito territoriale Artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72
N2.2 Non soggette – altri casi Art. 1-4, art. 13, art. 26, soggetti minimi e forfettari, art. 74 c. 1
N3.1 Non imponibili – Esportazioni Art. 8, c. 1, lett. a) e b) Dor 633/72
N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomunitarie Art. 41 e 42 DL 331/93, art. 58 Dpr 633/72
N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino  Art. 71 Dpr 633/72
N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione Art. 9, art. 71 (cessioni verso Città del Vaticano), art. 72 (cessioni a organismi internazionali – NATO, ambasciate, Caserma Ederle)
N3.5 Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento Art. 8, c. 1, lett. c)
N3.6 Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond Art. 38-quater, c. 1, art. 50, comma 4, lett. c), e), h), e i) DL 331/93
N4 Operazioni esenti Art. 10 Dpr 633/72
N5 Operazioni soggette al regime del margine Art. 36 Dl 41/1995
N6.1 Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero Art. 74, c. 7-8
N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel settore edile Art. 17, c. 6, lett. a)
N6.4 Inversione contabile – Cessioni di fabbricati Art. 17, c. 6, lett. a-bis)
N6.5 Inversione contabile – Cessioni di telefoni cellulari Art. 17, c. 6, lett. b)
N6.6 Inversione contabile – Cessioni di prodotti elettronici Art. 17, c. 6, lett. c)
N6.7 Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17, c. 6, lett. a-ter)
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico Art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater)
N6.9 Inversione contabile – altri casi  Da non utilizzare – per nuovi ipotesi di reverse charge
N7 Iva assolta in altro Stato Ue

In relazione ai nuovi codici natura si precisa quanto segue:
– il codice N2.1 deve essere utilizzato in caso di operazioni prive del requisito territoriale per cui vige l’obbligo di emissione della fattura (articoli da 7 a 7 septies); per tali cessioni verso soggetti intracomunitari andrà indicata in fattura la dicitura “inversione contabile”, mentre per le cessioni verso soggetti esteri dovrà essere inserita la locuzione “operazione non soggetta”;
– il codice N6.9 risulta attualmente non utilizzabile, in quanto previsto per nuove ipotesi di reverse charge che il legislatore potrebbe introdurre in futuro;
– nel caso di acquisto di prestazioni di servizi internazionali da soggetto estero/intracomunitario, da autofatturare/integrare ai sensi dell’art. 9 Dpr 633/72, nell’esterometro andrà indicato il codice natura N3.4.

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