Nuovo tracciato fatturazione elettronica
Con la guida pubblicata il 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema della compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.
Dal 1° gennaio 2021, infatti, sarà obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche del tracciato Xml per la fatturazione attiva. La fatturazione passiva secondo le nuove specifiche sarà facoltativa per tutto il 2021, salvo diventare obbligatoria dal 2022 qualora venga approvata una specifica norma contenuta nell’attuale bozza della Legge di Bilancio.
Modalità di compilazione dei diversi tipi di documento
Codice |
Descrizione |
Utilizzo |
TD01 | Fattura | FE/esterometro |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura | FE |
TD03 | Acconto/anticipo su parcella | FE |
TD04 | Nota di credito | FE/esterometro |
TD05 | Nota di debito | FE/esterometro |
TD06 | Parcella | FE |
TD07 | Fattura semplificata | FES |
TD08 | Nota di credito semplificata | FES |
TD09 | Nota di debito semplificata | FES |
TD10 | Fattura di acquisto intracomunitario beni | Esterometro |
TD11 | Fattura di acquisto intracomunitario servizi | Esterometro |
TD12 | Documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) | Esterometro |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno | FE |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | FE |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari | FE |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 | FE |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) | FE |
TD21 | Autofattura per splafonamento | FE |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA | FE |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | FE |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) | FE |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) | FE |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) | FE |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | FE |
*FE = Fattura Elettronica; FES = fattura elettronica semplificata
Di seguito sono illustrati alcuni chiarimenti sulle problematiche più ricorrenti.
Acconto/anticipo - Parcella
E’ consigliabile, non obbligatorio, distinguere tra i tipi documento TD01, TD02, TD03 e TD06. Infatti, è possibile emettere, in luogo dei menzionati tipi di documento, un documento con l’indicazione TD01 “Fattura” per tutte queste tipologie di operazione (acconti/anticipi e/o parcelle).
Note di credito - note di debito
Le note di credito devono essere emesse obbligatoriamente con il tipo documento TD04 “Nota di credito”. Si ricorda, infatti, che il file xml di nota di credito espone le cifre con segno positivo; è il TipoDocumento riportato che fa sì che l’operazione storni una precedente già fatturata.
Integrazione - Autofattura
Relativamente ai casi di reverse charge interno (a titolo esemplificativo, operazioni di acquisto ai sensi degli artt. 17, c. 6, e 74, c.7-8), attualmente è consentito effettuare l’integrazione della fattura in reverse charge con modalità “cartacea”, anche in presenza di fattura elettronica del fornitore. Resta ferma la conservazione in formato elettronico della fattura di acquisto ricevuta dallo SdI e la conservazione “analogica” del documento integrato.
Dal 1° gennaio 2021 sarà possibile integrare la fattura elettronica ricevuta, nell’ipotesi di reverse charge interno, con un’integrazione “elettronica”, creando quindi un documento Xml da trasmettere allo SdI, utilizzando il tipo documento TD16. L’Xml di integrazione sarà recapito esclusivamente al cessionario.
Anche per le operazioni di acquisto con l’estero (acquisti di beni e servizi intracomunitari e di servizi esteri) resta possibile la gestione “cartacea” dell’integrazione/autofattura. La conservazione dei documenti sarà “analogica”, salvo opzione facoltativa di conservazione elettronica dei documenti cartacei. In questo caso si rende necessaria la comunicazione delle operazioni mediante l’esterometro.
Con le nuove tipologie di documento in vigore sarà possibile effettuare l’integrazione/autofattura in formato elettronico, utilizzando il tipo documento TD17 (integrazione o autofattura per servizi intracomunitari ed esteri), TD18 (integrazione per acquisti di beni intracomunitari) e TD19 (acquisti da soggetti identificati o rappresentanti fiscali). Tale documento Xml sarà inviato allo SdI e questo consentirà di evitare la trasmissione dell’esterometro.
Si precisa che per poter inviare tramite SdI un documento di integrazione/autofattura del tipo TD16, TD17, TD18, TD19, sarà necessario richiedere un adeguamento alla propria software-house.
Esterometro - codici TD10 e TD11
Restano in vigore i codici TD10 e TD11 relativi ai TipoDocumento “acquisti beni UE” e “acquisti servizi UE” da utilizzare esclusivamente nella compilazione dell’esterometro.
Si tratta quindi di due TipoDocumento alternativi rispetto ai codici TD18 e TD17.
Nuovi codici natura Iva
Nelle nuove specifiche tecniche è stata modificata la codifica dei codici natura da inserire nel traccaito Xml della fattura elettronica.
Di seguito si riportano i codici natura con la descrizione degli articoli dell’operazione associata a ciascuno di essi.
Natura |
Descrizione |
Riferimento normativo |
N1 | Operazioni escluse (anticipazioni in nome e per conto, interessi di mora, penalità) | Art. 15 Dpr 633/72 |
N2.1 | Operazioni prive dei requisito territoriale | Artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 |
N2.2 | Non soggette – altri casi | Art. 1-4, art. 13, art. 26, soggetti minimi e forfettari, art. 74 c. 1 |
N3.1 | Non imponibili – Esportazioni | Art. 8, c. 1, lett. a) e b) Dor 633/72 |
N3.2 | Non imponibili – Cessioni intracomunitarie | Art. 41 e 42 DL 331/93, art. 58 Dpr 633/72 |
N3.3 | Non imponibili – Cessioni verso San Marino | Art. 71 Dpr 633/72 |
N3.4 | Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | Art. 9, art. 71 (cessioni verso Città del Vaticano), art. 72 (cessioni a organismi internazionali – NATO, ambasciate, Caserma Ederle) |
N3.5 | Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento | Art. 8, c. 1, lett. c) |
N3.6 | Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | Art. 38-quater, c. 1, art. 50, comma 4, lett. c), e), h), e i) DL 331/93 |
N4 | Operazioni esenti | Art. 10 Dpr 633/72 |
N5 | Operazioni soggette al regime del margine | Art. 36 Dl 41/1995 |
N6.1 | Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero | Art. 74, c. 7-8 |
N6.2 | Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro | |
N6.3 | Inversione contabile – Subappalto nel settore edile | Art. 17, c. 6, lett. a) |
N6.4 | Inversione contabile – Cessioni di fabbricati | Art. 17, c. 6, lett. a-bis) |
N6.5 | Inversione contabile – Cessioni di telefoni cellulari | Art. 17, c. 6, lett. b) |
N6.6 | Inversione contabile – Cessioni di prodotti elettronici | Art. 17, c. 6, lett. c) |
N6.7 | Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi | Art. 17, c. 6, lett. a-ter) |
N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico | Art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) |
N6.9 | Inversione contabile – altri casi | Da non utilizzare – per nuovi ipotesi di reverse charge |
N7 | Iva assolta in altro Stato Ue |
In relazione ai nuovi codici natura si precisa quanto segue:
– il codice N2.1 deve essere utilizzato in caso di operazioni prive del requisito territoriale per cui vige l’obbligo di emissione della fattura (articoli da 7 a 7 septies); per tali cessioni verso soggetti intracomunitari andrà indicata in fattura la dicitura “inversione contabile”, mentre per le cessioni verso soggetti esteri dovrà essere inserita la locuzione “operazione non soggetta”;
– il codice N6.9 risulta attualmente non utilizzabile, in quanto previsto per nuove ipotesi di reverse charge che il legislatore potrebbe introdurre in futuro;
– nel caso di acquisto di prestazioni di servizi internazionali da soggetto estero/intracomunitario, da autofatturare/integrare ai sensi dell’art. 9 Dpr 633/72, nell’esterometro andrà indicato il codice natura N3.4.