Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il Decreto Rilancio prevede alcune misure volte a favorire la capitalizzazione delle società di capitali (spa, srl, anche semplificate, società cooperative, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo) se:

  • hanno realizzato un volume di ricavi nel 2019 compreso tra 5 e 50 milioni di euro; qualora la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata senza tener conto dei ricavi infragruppo;
  • hanno subito, a causa dell’emergenze epidemiologica da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • deliberino un aumento di capitale, non inferiore ad euro 250.000 a pagamento e integralmente versato dopo il 20.05.2020 ed entro il 31.12.2020.

La prima agevolazione consiste in un credito di imposta del 20% in capo al soggetto che effettua il conferimento in denaro, in esecuzione del deliberato aumento di capitale, commisurato all’importo versato con un tetto massimo all’investimento di 2 milioni di euro (e un credito d’imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro).

Alla società, invece, compete un credito d’imposta pari al 50% della perdita in maturazione nel 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. La somma di questi crediti d’imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000 euro (tetti ridotti sono previsti per le società che operano nei campi della pesca e dell’agricoltura).

Ai fini della concreta fruizione del beneficio è, poi, prevista una serie di requisiti che possano qualificare l’impresa come “virtuosa” (dalla regolarità fiscale e contributiva a quella in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, prevenzione infortuni ecc.).

Nella pianificazione delle operazioni va segnalato che l’aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, e deve avvenire in denaro. Risultano agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote di nuova emissione, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo (non rilevano, invece, a tale fine i versamenti a riserve generiche, né gli aumenti a titolo gratuito).

Il legislatore vincola, però, il beneficio al fatto che l’aumento non avvenga nel contesto dei gruppi societari: non sono, quindi, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo.

Il beneficio dovrebbe invece spettare se a effettuare il conferimento è una persona fisica titolare di una partecipazione di controllo, o comunque qualificata.

Inoltre, nella valutazione delle operazioni va tenuto conto che entrambi i crediti d’imposta (sia quello spettante al soggetto che effettua il conferimento, sia quello spettante alla società) devono essere riversati (con gli interessi legali, ma senza sanzioni) se la società distribuisce riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024. Analoga decadenza opera per il socio nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024.

 

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