I nuovi crediti di imposta per Ricerca & Sviluppo dal 2020

La Legge di Bilancio 2020 (DL 160/2019) ha riformato il credito di imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo sostituendo la previdente disciplina. Dal 2020 le spese si suddividono in 3 categorie:

  • attività di R&S, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013;
  • attività di IT (innovazione tecnologica), anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • attività di design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del c.d. Made in Italy (tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo).

Il contenuto di ciascuna categoria sarà dettagliato da uno specifico decreto del MISE, ad oggi non ancora emanato.

Il credito di imposta rivisto dalla legge di bilancio 2020 è riconosciuto in misura pari al:

  • 12% della base di calcolo per attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
  • 6% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (10% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
  • 6% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito emergente sarà utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo successivo a quello di sostenimento della spesa ed esclusivamente in compensazione (D.lgs. 241/97).

La base di calcolo è rappresentata da tutte le spese sostenute nel periodo, senza alcun meccanismo incrementale rispetto agli investimenti pregressi.

Anche per questi crediti è prevista la redazione e la conservazione di apposita relazione tecnica predisposta dal responsabile aziendale o esterno del progetto di ricerca e sviluppo e dal legale rappresentante dell’impresa.

L’effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale e per le società non obbligate da un professionista revisore legale dei conti (le spese di redazione della certificazione, come per il passato, nel limite di euro 5.000 sono riconosciute in aumento del credito di imposta).

Infine, le imprese beneficiarie dovranno trasmettere al MISE le informazioni relative alle agevolazioni fruite/fruibili secondo apposito modello di prossima definizione (tale invio ha esclusivamente scopo informativo).

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