Crediti d’imposta con la conversione di crediti deteriorati e le eccedenze ACE

Il D.L. 18/2020 “Cura Italia” prevede misure di sostegno finanziario per le imprese con crediti deteriorati anche di origine non bancaria (ai sensi del comma 5 dell’art. 55 del D.L. i debitori inadempienti sono tali se ritardano il pagamento per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto). In particolare, sarà possibile procedere alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) e delle eccedenze ACE non ancora dedotte, relative alle perdite fiscali non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione, a titolo oneroso, dei crediti stessi.

In base alla norma, la cessione dei crediti deve avvenire entro il 31.12.2020 e la trasformazione si ha alla data della cessione dei crediti, il che significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei medesimi.

Dovendo la trasformazione avere efficacia dal 2020, le perdite fiscali e le eccedenze Ace da prendere in considerazione non possono che essere quelle esistenti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione.

Perdite ed eccedenza ACE possono essere computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, valore che non può eccedere i 2 miliardi di euro.

La quota trasformabile in credito di imposta è data dal minore tra i 2 termini (elementi riportabili e quota dei crediti ceduti) moltiplicato per l’aliquota d’imposta IRES.

La trasformazione è condizionata all’esercizio dell’opzione, di cui all’art. 11, c. 1, del D.L. 59/2016 (che fa riferimento al pagamento di un canone del 1,5%), con effetto dal periodo successivo a quello in cui assume efficacia la cessione.

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