Rafforzamento degli incentivi per gli impatriati dal 2020

30 Maggio 2019di Valeria Rossi0
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Il Decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019 ha rivisitato il regime dei lavoratori e docenti residenti all’estero che rientrano in Italia, già disciplinato dall’art. 16 del Decreto Legislativo 147/2015 e dall’art. 44 del Decreto Legislativo 78/2010.

Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dall’anno 2020 i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, il che equivale ad una riduzione del reddito imponibile del 70%.

Tale agevolazione richiede il rispetto di tre condizioni:

  1. i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  2. i lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  3. l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia.

L’intervento prevede l’estensione del regime anche ai lavoratori che intendono avviare un’attività d’impresa in Italia dal 1° gennaio 2020.

Viene confermata in 5 periodi d’imposta la durata dell’agevolazione, con possibilità di proroga per ulteriori 5 periodi (nella misura ridotta del 50%) in presenza di determinate circostanze (figlio minorenne, acquisto di abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti). Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano almeno tre, i redditi sono detassati nella misura del 90%. Tale riduzione è prevista anche per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una regione del Sud Italia.

Potranno accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato che rispetti la convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento.

Quanto alle agevolazioni per ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 è previsto quanto segue:

  • i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;
  • la durata del regime fiscale di favore è stata allungata da 4 a 6 periodi d’imposta, con la possibilità di usufruire di un prolungamento ulteriore a 8, 11 e 13 periodi d’imposta, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Anche per docenti e ricercatori italiani il regime agevolato scatta se nel 2018 e nel 2019 hanno avuto la residenza in altro Stato. Ai soggetti non iscritti all’AIRE è data comunque la possibilità di accedere all’agevolazione, sempre che il Paese di residenza dei due anni antecedenti al trasferimento rientri tra i Paesi con i quali esiste una convenzione contro le doppie imposizioni.

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