Il ritorno del super-ammortamento

2 Maggio 2019di Valeria Rossi0
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Il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, ed entrato in vigore il 1° maggio 2019, ha reintrodotto il super-ammortamento nella misura del 130%.

La riproposta agevolazione riguarda gli investimenti effettuati da soggetti titolari di reddito d’impresa e da esercenti arti e professioni, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine del 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

La disposizione è applicabile alle spese per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nel limite di importo massimo di 2,5 milioni di euro; oltre tale soglia non spetterà alcuna agevolazione.

La maggiorazione al 130% dell’ammortamento non spetterà, invece, per i veicoli a deducibilità limitata, quali le autovetture (art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del Tuir) e gli altri mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e quelli adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. a) del Tuir); continuano ad essere agevolabili, invece, autocarri e autobus.

Resta escluso dalla maggiorazione, in linea con la precedente versione del super-ammortamento, l’acquisto:

  • di beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • di fabbricati e costruzioni;
  • di beni di cui all’allegato 3 della legge 208/2015 (aerei, materiale rotabile, condotte, etc.).

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