Il recente intervento normativo ha introdotto importanti novità per le imprese che avevano presentato domanda per il credito d’imposta Transizione 5.0, ma che si sono viste respingere l’accesso per esaurimento delle risorse disponibili.
Con le modifiche apportate dal DL 38/2026, come successivamente aggiornato dal DL 42/2026, il legislatore ha previsto un nuovo credito d’imposta a favore di queste imprese, riconoscendo di fatto la validità tecnica degli investimenti già programmati.
Quali imprese possono beneficiare del nuovo credito
Il credito spetta alle imprese che:
- hanno presentato correttamente le comunicazioni previste dall’art. 38 del DL 19/2024;
- hanno ricevuto dal GSE la conferma della ammissibilità tecnica dell’investimento, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse.
Importo del credito d’imposta
La misura del beneficio è particolarmente rilevante:
- il nuovo credito è pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto (in luogo del precedente 35%);
- riguarda gli investimenti in beni strumentali 4.0 (Allegati A e B alla Legge 232/2016) e le spese di formazione del personale;
- è riconosciuto nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Il GSE comunicherà entro il 30 aprile 2026 l’importo del credito effettivamente utilizzabile, trasmettendo le informazioni anche all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
- potrà essere compensato a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE;
- dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026;
- non è soggetto ai limiti annuali di compensazione.
Trattamento fiscale
Dal punto di vista fiscale, il credito:
- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- non rileva ai fini IRAP;
- non incide sul calcolo del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Contributo aggiuntivo per energia e certificazioni
È inoltre previsto un contributo specifico per le imprese che hanno sostenuto spese per:
- impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo (inclusi i sistemi di accumulo);
- certificazioni tecniche e contabili necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e il rispetto del principio DNSH.
Il contributo non può superare l’importo del credito richiesto per le stesse spese ed è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili fino al 2028.
Le modalità operative saranno definite con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

