Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2025 diventa operativa l’agevolazione denominata IRES premiale, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024). Si tratta di una misura temporanea, valida per il solo periodo d’imposta 2025, che prevede una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES al ricorrere di specifici requisiti:
- rafforzamento patrimoniale delle società;
- realizzazione di investimenti qualificati;
- incremento occupazionale;
- mancato ricorso a determinati ammortizzatori sociali.
La pubblicazione del Decreto introduce norme di coordinamento con l’ordinamento tributario e chiarisce le modalità per l’accantonamento degli utili ad apposita riserva, la definizione degli investimenti qualificati e la potenziale cumulabilità con altre agevolazioni.
Accantonamento degli utili ad apposita riserva
L’art. 4 del Decreto chiarisce che l’accantonamento di almeno l’80% dell’utile d’esercizio 2024 si presume effettuato qualora questo non venga distribuito ai soci. Rientra in tale presunzione anche l’eventuale copertura di perdite, mentre l’acconto sui dividendi è considerato distribuzione e quindi escluso da beneficio.
Investimenti qualificati
L’art. 5 individua come rilevanti i beni materiali e immateriali inclusi negli Allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni Industria 4.0) e quelli riconducibili ai progetti Transizione 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024), purché finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (almeno 3% a livello di struttura o 5% nei processi).
È richiesta l’interconnessione dei beni ai sistemi aziendali per almeno metà del periodo di sorveglianza.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’art. 12 stabilisce la cumulabilità della riduzione IRES con altri incentivi, in primis i crediti d’imposta per beni 4.0 e 5.0, entro il limite del costo effettivamente sostenuto dall’impresa. Ad esempio, qualora un investimento di 2 milioni con un credito d’imposta del 20% (400.000 euro), l’IRES premiale si applicherà sul residuo di 1,6 milioni.
Restano valide le regole di cumulo delle singole discipline agevolative (legge n. 178/2020 e D.L. n. 19/2024), incluse le disposizioni sulla non concorrenza alla formazione del reddito e della base IRAP.
Non risulta invece espressamente disciplinata la cumulabilità con la maxi-deduzione per nuove assunzioni (D.Lgs. n. 216/2023), sebbene la dottrina prevalente, anche sulla base di chiarimenti Assonime, ritiene tale cumulo ammissibile.