La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità in materia di autovetture aziendali date in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, portando con sé anche criticità ed incertezze interpretative per l’applicazione della normativa nelle casistiche a cavallo d’anno.
Il Decreto “Bollette”, approvato ieri 23 Aprile 2025 dal Senato, supera i dubbi interpretativi prevedendo una normativa transitoria.
Ad oggi, le casistiche che si possono prospettare in tema di fringe benefit auto aziendali sono le seguenti:
CASO 1:
- veicoli di nuova immatricolazione (2025),
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
il valore del fringe benefit imponibile è calcolato come segue:
TIPOLOGIA DI VEICOLO | % FRINGE BENEFIT DAL 2025 |
Generalità delle autovetture | 50% |
Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
Veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria | 10% |
La percentuale di fringe benefit è da applicarsi all’importo calcolato applicando al costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI per una percorrenza forfettaria di 15.000 km, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
CASO 2 (cd disciplina transitoria):
- veicoli ordinati/consegnati/immatricolati dai datori di lavoro entro il 2024,
- concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025,
le percentuali di fringe benefit applicabili sono rimaste le seguenti:
Limiti di emissione di anidride carbonica | Tassazione fringe benefit |
60 g/Km | 25% |
Da 61 a 160 g/Km | 30% |
Da 161 a 190 g/Km | 50% |
Superiore a 190 g/Km | 60% |
CASO 3:
- veicoli di nuova immatricolazione
- concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024;
le percentuali di fringe benefit applicabili sono rimaste le seguenti:
Limiti di emissione di anidride carbonica | Tassazione fringe benefit |
60 g/Km | 25% |
Da 61 a 160 g/Km | 30% |
Da 161 a 190 g/Km | 50% |
Superiore a 190 g/Km | 60% |
CASO 4:
- veicoli di nuova immatricolazione
- concessi in uso promiscuo con contratti stipulati prima del 1° luglio 2020,
il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente), la percentuale del 30%.