Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta

10 Aprile 2025di Zorana Denkovic

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio al 31.12.2024, versando un’imposta sostitutiva del 10%.

In particolare, l’art. 14 del sopracitato decreto disciplina una misura straordinaria, e non a regime, di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, in un momento successivo alla loro iniziale iscrizione nel bilancio. La norma prevede la facoltà per le imprese di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi presenti nel bilancio redatto al 31/12/2023 e ancora esistenti alla fine dell’esercizio in corso al 31/12/2024.

Sono escluse dalla possibilità di affrancamento le imprese in contabilità semplificata al momento della formazione della riserva, nonché le riserve costituite in sede della rivalutazione esclusivamente civilistica dei beni, quali sono state le rivalutazioni previste dal D.L. 185/2008 e dal D.L. 104/2020, in quanto tali riserve non sono qualificate come “riserve in sospensione d’imposta”, ma vengono trattate come riserve di utili tassate soltanto in capo ai soci all’atto della distribuzione.

L’affrancamento può essere effettuato per l’intero valore delle riserve in sospensione d’imposta oppure solo per una parte delle stesse, con l’unico limite rappresentato dall’ammontare al 31/12/2024.

In seguito alla liberazione, la riserva mantiene la sua originaria natura di riserva di utili o di capitali, rientrando nella gerarchia patrimoniale prevista dall’art. 47 del TUIR, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025.

Ai fini di realizzare l’affrancamento la normativa prevede il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi e dell’Irap pari al 10% dell’ammontare affrancato. L’imposta deve essere versata in 4 quote annuali di pari importo e senza interessi alle scadenze previste per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, a partire dall’anno 2025. Tale imposta sostitutiva dovrà essere liquidata nella Dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno d’imposta 2024, mediante la compilazione del quadro RQ. A livello contabile, invece, l’imposta può essere portata a decremento della riserva affrancata.

Per quanto concerne la fiscalità differita, l’OIC 25 prevede la non obbligatorietà di iscrizione delle imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta, qualora la loro distribuzione risulti poco probabile; perciò, l’operazione di affrancamento non dovrebbe comportare una liberazione delle imposte differite, nella maggior parte dei casi.

La liberazione delle riserve comporta in caso di società di capitali la successiva tassazione delle stesse in capo ai soci secondo le ordinarie regole previste per la distribuzione, e specificamente disciplinate in base alla natura del socio percipiente. Nelle società di persone, l’affrancamento delle riserve produce un effetto liberatorio in capo ai soci, in quanto per effetto della trasparenza fiscale, la successiva distribuzione delle riserve affrancate non genera alcuna ulteriore imposizione nei confronti dei soci.