Il D.L. n.39 del 31/03/2025 ha prorogato i termini per la stipula della polizza catastrofale con riguardo alle PMI. Nello specifico, i nuovi termini risultano essere il 1° ottobre 2025 per le medie imprese ed il 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invariato il termine per le grandi imprese, anche se, per i 90 giorni successivi alla suddetta scadenza non verranno applicate sanzioni.
Non si tratta della prima fattispecie di proroga di tale obbligo, che trova le sue fondamenta nella Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art.1, commi 101-111), inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 e successivamente prorogato dal D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025. La proroga nasce dalla richiesta delle principali categorie di imprese, al fine di favorire i chiarimenti necessari per una corretta applicazione della disposizione.
Cerchiamo dunque di ricapitolare quali siano i soggetti destinatari, quelli esclusi, l’oggetto del contratto e le sanzioni in caso di inadempimento.
L’art.1 co.101 della L. 213/2023 stabilisce che siano tenute a stipulare la polizza le imprese aventi sede legale in Italia tenute, alla luce dell’art. 2188 c.c., all’iscrizione al Registro delle Imprese e quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, anch’esse tenute all’iscrizione al RI. Risultano escluse dall’obbligo le imprese agricole, di cui all’art. 2135 c.c..
L’oggetto del contratto riguarda i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, che si verificano sul territorio nazionale, riguardanti terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali e commerciali. L’inadempimento all’obbligo comporta l’impossibilità a ricevere erogazioni pubbliche, anche con riguardo ad eventi calamitosi.
Con la pubblicazione delle prime Faq tematiche, il MiMIT ha chiarito alcuni dubbi interpretativi, tra i quali chi tra proprietario e conduttore, dovesse assicurare l’immobile oggetto della locazione. Il MIMIT ha spiegato che, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis co. 2 D.L. 155/2024 convertito in L. 189/2024, l’oggetto della copertura assicurativa “è riferito ai beni di cui sopra, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa”. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

